Ci sono diverse interpretazioni che possono essere date al termine “infortunio”. A livello assicurativo però l’accezione più utilizzata è quella secondo cui si intende per infortunio un evento improvviso, inatteso, involontario ed imprevedibile che cagiona un danno fisico ad una persona.
E’ importante specificare che questa è solo una definizione generale che può a sua volta essere declinata secondo diverse sotto definizioni sulla base di quello che è il contesto assicurativo di riferimento. Sulla base della definizione generale appena vista è altresì possibile definire anche quelli che sono gli ambiti di azione “tipici” di una polizza infortuni, che configurano questa tipologia di prodotto assicurativo come una copertura che va a coprire gli oneri finanziari, diretti ed indiretti, conseguenti ad un infortunio.
Cosa accade, ad esempio, se l’infortunio in questione non è frutto di fattori imprevedibili ma di comportamenti dolosi da parte dell’assicurato? Ebbene, questo è un tipico sottocaso di una polizza infortuni i cui livelli copertura vanno attentamente specificati in fase di stesura della polizza; per alleggerirne in costi ad esempio la compagnia potrebbe richiedere la rivalsa nel caso di infortuni cagionati da comportamenti imprudenti da parte dell’assicurato, oppure viceversa, con un costo superiore della polizza, si potrebbe andare a comprendere anche questi eventi all’interno di quelli protetti dalla polizza stessa.
Sulla base delle premesse sin qui fatte è possibile andare ad analizzare con maggior dettaglio quali sono le classificazioni principali secondo le quali oggi le compagnie propongono le polizze contro gli infortuni (da non confondere con le polizze salute). Quelle che vanno per la maggiore sono quelle che prevedono un indennizzo economico all’assicurato in caso di infortunio, un indennizzo il cui ammontare viene stabilito sulla base del danno fisico effettivamente subito. Danno fisico che a sua volta può essere momentaneo o viceversa può creare uno stato di invalidità permanente al quale corrisponde un maggior indennizzo economico; l’invalidità viene stabilità secondo precise percentuali definite dall’INAIL e dall’ANIA.
Le altre due casistiche di infortunio coperte da questa tipologia di polizza sono quelle in cui a causa del sinistro si verifichi la morte dell’assicurato o uno stato temporaneo di malattia. Nel primo caso, normalmente, viene corrisposto un indennizzo secco stabilito sulla base degli accordi contrattuali pregressi a favore degli eredi dell’assicurato. Nel secondo caso invece grazie alla polizza infortuni l’assicurato può avere diritto al rimborso delle spese sostenute per le cure sanitarie a lui necessarie o può anche aver diritto (vedi ad esempio il caso dei lavoratori autonomi) ad una diaria per ogni giorno non lavorato proprio in ragione dell’infortunio occorsogli.