Indennità di trasferta e rimborsi spese CCNL metalmeccanici industria

Indennità di trasferta e rimborsi spese CCNL metalmeccanici industria
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Molti lavoratori del settore dell’industria metalmeccanica vengono inviati a svolgere la prestazione lavorativa in trasferta in un altro comune, in Italia e all’estero. Tra rimborsi spese e indennità di trasferta, spese per pasti e pernottamento, i lavoratori metalmeccanici hanno bisogno di conoscere i loro diritti, anche in termini di indennità minime ed esenzione fiscale delle indennità di trasferta del settore, dei rimborsi dei pasti e delle spese di pernottamento.

Nel contratto dei metalmeccanici industria, cioè il CCNL per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti, come in tanti altri contratti collettivi, è prevista la possibilità di erogare un’indennità di trasferta ai dipendenti che svolgono attività lavorativa fuori dalla sede di lavoro.

L’indennità di trasferta ed i rimborsi spese ai metalmeccanici sono istituti contrattuali disciplinati dall’art. 7 del CCNL dell’industria metalmeccanica.

Il contratto collettivo dei metalmeccanici stabilisce innanzitutto che ai lavoratori del settore metalmeccanico industria comandati a svolgere attività lavorativa al di fuori della sede dell’azienda, del cantiere, del laboratorio può essere corrisposto alternativamente:

  • un rimborso spese;
  • oppure un’indennità di trasferta.

Occorre quindi valutare quali sono i diritti in entrambi casi, vediamoli.

Il rimborso spese, così come poi previsto per estensione anche all’indennità di trasferta, spetta a quei lavoratori che per svariati motivi ed esigenze svolgono la loro prestazione lavorativa fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti.

Questo significa che per aversi trasferta, nel contratto di assunzione debba essere specificato il luogo, la sede nella quale il lavoratore presterà la propria opera lavorativa. E ciò è alla base di ogni contratto di lavoro.

Il rimborso spese è essenzialmente riferito ai pasti e al pernottamento e spetta ai lavoratori per le trasferte superiori ai 20 km dalla sede per il quale è stato assunto o sia stato effettivamente trasferito o nei casi in cui il lavoratore non riesce a rientrare nella propria abitazione entro un determinato orario.

Alternativamente l’azienda i cui lavoratori effettuano trasferte può optare per l’indennità di trasferta, stabilita in misura fissa, in questo caso dal CCNL metalmeccanici industrie, sia per i pasti che per il pernottamento.

Vediamo insieme quali sono le differenze tra rimborso spese ed indennità di trasferta, quanto spettano ed in che misura.

Rimborso spese alternativo all’indennità di trasferta.

Quando parliamo di rimborso spese facciamo riferimento essenzialmente a quello dei pasti e, laddove si tratti di trasferte di più giorni, al rimborso da pernottamento.

Ai lavoratori chiamati a prestare la propria opera, quindi il proprio lavoro, fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un rimborso delle spese dagli stessi sostenute nell’interesse del datore di lavoro.

Per i lavoratori che per esigenze dell’azienda si trovano a lavorare in trasferta, spetterà il rimborso delle spese relative ai pasti e pernottamento nel seguente modo

  • il rimborso del pasto meridiano è dovuto quando il lavoratore venga inviato in trasferta e ad una distanza superiore ai 20 Km dalla sede, stabilimento, laboratorio o cantiere per il quale è stato assunto o sia stato effettivamente trasferito;
  • il rimborso del pasto serale è dovuto al lavoratore che, usando dei normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall’azienda, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 21 oppure entro le ore successive alle quali rientrerebbe partendo dalla sede o stabilimento di origine, alla fine del proprio orario normale di lavoro;
  • il rimborso delle spese di pernottamento è dovuto al lavoratore che, per ragioni di servizio usando dei normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall’azienda, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 22. Tale rimborso non sarà erogato nel caso in cui risulti in modo inconfutabile, ad esempio dai documenti di viaggio, che il lavoratore non ha sopportato spese nell’interesse del datore di lavoro relative al pernottamento.

Tuttavia va fatta una distinzione tra i diversi tipi di rimborso: il rimborso per il pasto di mezzogiorno è dovuto, se durante la pausa non retribuita, il dipendente non possa rientrare nella sede o stabilimento di origine e consumare il pasto usando i normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall’azienda. Tale rimborso è dovuto indipendentemente dalla distanza chilometrica della trasferta.

 

Casi in cui non spetta nessun rimborso spese. Il dipendente non avrà diritto al rimborso delle spese dei pasti qualora possa usufruire dei servizi messi a disposizione dall’azienda quali: buoni pasto, convenzioni con ristoratori o ad esempio possa consumare il pasto presso la propria mensa aziendale o quella del cliente in cui sta prestando il proprio lavoro. Se in quest’ultimo caso, la spesa sostenuta sia stata maggiore rispetto a quella della mensa aziendale di provenienza, si provvederà al rimborso della differenza.

Gli importi dei suddetti rimborsi spese saranno riferiti ai trattamenti aziendali in atto.

 

Spese anticipate. Le spese effettive di viaggio, relativi ai mezzi di trasporto forniti o autorizzati dall’azienda saranno dalle stesse anticipate. Quindi saranno corrisposti adeguati anticipi sulle spese vive necessarie che si prevede di sopportare per svolgere la trasferta ed il saldo per differenza tra quanto anticipato e quanto speso effettivamente verrà versato insieme alla corresponsione della retribuzione come disciplinato dall’art. 4, Sezione quarta Titolo IV.

Per quanto riguarda invece l’indennità di trasferta, anche in questo caso, spetta se il lavoratore temporaneamente sia comandato a prestare la propria opera in un luogo diverso da quello in cui deve abitualmente eseguirla.

Il rimborso spese quindi, nei casi di prestazioni al di fuori della sede aziendale, non è l’unica soluzione ipotizzabile per le aziende che si trovano a gestire le trasferte dei propri dipendenti.

Infatti in alternativa al rimborso delle spese è possibile sostituire, anche in modo parziale, il rimborso con un’indennità di trasferta forfettaria per ciascun pasto, a pranzo o serale e per il pernottamento.

Dal 2014 e quindi per tutti gli anni seguenti 2015, 2016 e 2017 (fino a maggio) gli importi dell’indennità di trasferta erano fissati a

  • 42,80 euro quota per l’intera trasferta;
  • 11,72 euro quota per il pasto meridiano o sera;
  • 19,36 euro quota per il pernottamento.

Tali importi hanno subito un aumento dal 1° giugno 2017.

Dal 1 giugno 2017 è stato previsto un aumento dell’indennità di trasferta metalmeccanici industria. All’art.7 in materia di trasferta, è stabilito che in alternativa al rimborso delle spese è possibile sostituire, anche in modo parziale, il rimborso con un’indennità di trasferta forfettaria per ciascun pasto, meridiano o serale e per il pernottamento.

Gli importi dell’indennità di trasferta metalmeccanici in vigore dal 1° giugno 2017 e quindi anche nell’anno 2018 sono i seguenti

  • 42,85 euro quota per l’intera trasferta;
  • 11,73 euro quota per il pasto meridiano o sera;
  • 19,39 euro quota per il pernottamento.

Così come previsto prima dell’aumento gli incrementi dell’indennità di trasferta sono ripartiti in ragione del 15 per cento per le quote relative ai pasti e per il 70 per cento per il pernottamento.

Esclusione dal rimborso. Sia che si tratti di rimborso spese che di indennità di trasferta, le somme a rimborso non saranno erogate al lavoratore qualora risulti senza dubbio che il lavoratore non ha sopportato spese nell’interesse del datore di lavoro relative al pernottamento ed ai pasti.

Gli incrementi dell’indennità di trasferta sono ripartiti in ragione del 15 per cento per le quote relative ai pasti e per il 70 per cento per il pernottamento.

Volendo fare un esempio questo significa che in caso di aumento di 1 euro dell’intero importo della trasferta, per ognuno dei pasti ci sarà un aumento del 15 percento cioè 0,15 centesimi, mentre la quota per il pernottamento aumenterà di 0,70 centesimi di euro.

Elemento fondamentale è che per ottenere il rimborso forfettario, il lavoratore non è obbligato a presentare alcuna documentazione.

Nel CCNL poi vi è una parte che stabilisce che tali importi di indennità di trasferta, pasto meridiano o serale e pernottamento sono da intendersi un trattamento minimo. Non solo le parti “hanno inteso fissare un trattamento minimo e non già ammettere riduzioni delle condizioni nel complesso più favorevoli godute dai singoli o derivanti da accordi aziendali o provinciali, le quali in ogni caso assorbono fino a concorrenza i miglioramenti discendenti dal presente articolo rispetto alle situazioni in atto”.

Indennità di trasferta metalmeccanici e TFR, tredicesima ecc. Importante ricordare che l’indennità di trasferta è esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di Contratto. Pertanto è da considerarsi un emolumento che è escluso dal calcolo delle mensilità aggiuntive quale la tredicesima, ma anche dal calcolo del trattamento di fine rapporto.

Indennità di trasferta lavoratori alta montagna o sottosuolo

Per i lavoratori che effettuano trasferte in alta montagna o in sottosuolo gli importi sopra riportati sono maggiorati del 10 per cento.

Quindi per questi dal 2014 e fino a maggio 2017 gli importi dell’indennità di trasferta sono fissati a

  • 47,08 euro quota per l’intera trasferta;
  • 12,89 euro quota per il pasto meridiano o sera;
  • 21,30 euro quota per il pernottamento.

Importi anno 2018. L’aumento in vigore dal 1° giugno 2017 spetta anche ai lavoratori comandati in trasferta in alla montagna o in sottosuolo, per questi come precedentemente detto, gli importi sono maggiorati del 10 per cento. Quindi

  • 47,13 euro quota per l’intera trasferta;
  • 12,90 euro quota per il pasto meridiano o sera;
  • 21,33 euro quota per il pernottamento.

Il lavoratore in trasferta, così come quello impegnato in sede, stabilimento o cantiere, deve rispettare le norme contrattuali in materia di disciplina sul lavoro e le istruzioni impartite dall’azienda per quanto riguarda l’esecuzione del lavoro che è chiamato a svolgere.

Durante la trasferta, il lavoratore dovrà

  • tenere le registrazioni del materiale avuto in consegna e delle ore di lavoro compiute;
  • inviare rapporti periodici richiesti dall’azienda sull’andamento del lavoro;
  • attuare tutto quanto necessario per la buona esecuzione del lavoro.

Inoltre il lavoratore in trasferta non dovrà effettuare prestazioni straordinarie, notturne e festive a meno che non sia stato esplicitamente autorizzato dall’azienda o da coloro cui l’azienda abbia conferito detto potere.

Per il lavoratore inviato in trasferta dall’azienda, tranne che per il personale direttivo, è previsto un compenso per il tempo di viaggio. Tale trattamento è previsto per permettere lo svolgimento del normale orario di lavoro presso il luogo in cui è richiesta la prestazione lavorativa,

Il compenso per il tempo di viaggio che spetta al lavoratore e approvato dall’azienda tenendo conto dei mezzi di trasporto autorizzati dall’azienda per raggiungere la località di destinazione della trasferta e viceversa, nelle seguenti misure

  • il pagamento della normale retribuzione per tutto il tempo coincidente col normale orario giornaliero di lavoro in atto nello stabilimento o cantiere di origine;
  • il pagamento al lavoratore di un importo pari all’85 per cento per le ore che eccedono il normale orario di lavoro di cui sopra, con esclusione di qualsiasi maggiorazione ex art. 7, Sezione quarta, Titolo III (lavoro straordinario, notturno e festivo).

Come si calcola il tempo di viaggio in trasferta.

Il tempo di viaggio dovrà essere comunicato dal lavoratore all’azienda al fine di vedersi calcolato il compenso che gli spetta.

Tuttavia è anche possibile prevedere che il tempo di viaggio ed il trattamento economico dello stesso sia forfettizzato attraverso contrattazione aziendale.

Per il tempo di viaggio effettuato al di fuori del normale orario di lavoro il compenso continua ad essere escluso dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti contrattuali e/o di legge.

Obblighi di riposo giornaliero in trasferta. Spetterà comunque alle aziende fare attenzione al rispetto del tempo minimo di riposo giornaliero di cui all’art. 7 del D. Lgs. 8 aprile 2003 n. 66 il quale stabilisce che: “Ferma restando la durata normale dell’orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata”.

Nel caso di trasferte che per esigenze tecniche, produttive ed organizzative, prevedono la permanenza del lavoratore nel luogo presso il quale è stato comandato, quindi prevedano il pernottamento del lavoratore lontano dalla propria abitazione, il rimborso delle spese o l’indennità forfettaria di trasferta sono dovuti  ininterrottamente per tutto l’arco temporale fra l’inizio ed il termine della trasferta, compresi i giorni festivi ed i giorni di eventuale sospensione del lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore.

In questi casi la trasferta del lavoratore potrà continuare per tutta la durata del cantiere o dell’opera al quale sta lavorando.

 

Obblighi di preavviso dell’azienda. Nel caso di trasferte che superino i 4 mesi di durata, le aziende dovranno comunicare al lavoratore la destinazione e la presumibile durata della trasferta con un preavviso minimo di 7 giorni, salvo casi imprevedibili ed eccezionali.

In caso di mutate esigenze o di esigenze tecniche ed organizzative, l’azienda può destinare a diverso luogo di lavoro/cantiere il lavoratore interessato.

 

Retribuzione in caso di trasferta metalmeccanici. Il lavoratore in trasferta conserverà il normale trattamento economico della sede, stabilimento o cantiere di origine. Nel caso di lavorazione a cottimo, qualora in trasferta il lavoratore operi ad economia avrà diritto alla sua paga base maggiorata della media di cottimo realizzata nel trimestre precedente all’invio in trasferta.

Qualora il lavoratore in trasferta sia vittima di infortunio o malattia, il trattamento di trasferta sarò dovuto per un periodo massimo di 10 giorni.

Al termine dei 10 giorni il lavoratore potrà richiedere di tornare in sede, con diritto al rimborso delle spese di viaggio con i mezzi di trasporto occorrenti e delle spese di vitto e pernottamento. Tuttavia anche l’azienda potrà disporre il rientro del lavoratore infortunato o ammalato in qualsiasi momento.

Ricovero durante la trasferta. Se il lavoratore a causa di infortunio o malattia sia ricoverato in ospedale o istituto di cura il trattamento di trasferta è dovuto dal giorno del ricovero. Tuttavia per il periodo di ricovero, al lavoratore saranno riconosciute solo le spese di pernottamento, per un massimo di 15 giorni.

È comunque garantita la facoltà all’azienda di provvedere a proprie spese al rientro del lavoratore, nella propria abitazione, che sia stato dichiarato trasportabile dal medico. Qualora il rientro sia stato richiesto dal lavoratore, gli è dovuto il rimborso delle spese di viaggio con i mezzi di trasporto occorrenti e delle eventuali spese sostenute di vitto e pernottamento.

Qualora durante una trasferta si presentino casi particolari in cui in lavoratore infortunato o malato sia dichiarato intrasportabile o ancora non possa essere ricoverato per mancanza di strutture ospedaliere idonee, di valuterà caso per caso che comportamento adottare per l’eventuale estensione del trattamento di trasferta.

Trasferta, ferie e permessi.

Il lavoratore in trasferta può usufruire delle ferie collettive e continuative. Qualora questo accada, al lavoratore verranno rimborsate, nel rispetto dei limiti di spesa, le spese di viaggio se lo stesso rientra nella sede di lavoro normale oppure nella propria abitazione. In tal caso verrà inoltre riconosciuto il trattamento relativo al tempo di viaggio.

Durante la trasferta il lavoratore può chiedere permessi che potranno essere concessi sempre compatibilmente con le esigenze del lavoro. Durante i permessi cessa ogni forma di retribuzione e di trattamento economico di trasferta.

Se la trasferta dura più di 4 mesi continuativi l’azienda concederà, su richiesta scritta del lavoratore, una licenza minima di tre giorni uno dei quali retribuito.

Al lavoratore spetteranno il tempo di viaggio, il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto autorizzati necessari per raggiungere lo stabilimento o cantiere di origine e per il ritorno ed il rimborso dei pasti consumati durante il viaggio.

Nei 60 giorni successivi alla licenza di tre giorni, il lavoratore, tenendo conto delle necessità produttive dell’azienda, potrà recuperare un giorno di permesso non retribuito. La richiesta può essere avanzata entro e non oltre 30 giorni dalla maturazione del diritto e la stessa azienda potrà concedere la licenza entro 30 giorni dalla richiesta del lavoratore.

 

Congedi per eventi e cause particolari. Per i permessi di cui all’art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, cioè quelli concessi in occasione di eventi o di cause particolari, l’azienda rimborserà le spese per i mezzi di trasporto necessari per lo spostamento e con esclusione di ogni altro rimborso spese.

Aziende di manutenzione e di installazione di impianti.

Per le aziende di manutenzione e di installazione di impianti dovranno comunicare alle Rappresentanze sindacali unitarie o alle strutture territoriali delle Organizzazioni stipulanti, se queste lo richiedono, come sono dislocati i cantieri qualora ci siano occupati in essi almeno 25 dipendenti per oltre 4 mesi.

Nelle aziende di installazione di impianti con più unità produttive le Rappresentanze sindacali unitarie possono istituire organi di coordinamento.

I permessi sindacali di cui i suddetti organi di coordinamento potranno usufruire sono regolamentati dalla vigente normativa in materia.

Fonte: Indennità di trasferta e rimborsi spese CCNL metalmeccanici industria