Il Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) è stato introdotto nell’ordinamento giuridico italiano col D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986. Il 12 dicembre 2003 è stato modificato tramite riforma attuata col decreto delegato n. 344 recante «Riforma dell’imposizione sul reddito delle società , a norma dell’articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80». La riforma conteneva la modifica del titolo II del TUIR riguardante l’Imposta sul reddito delle persone giuridiche (cosiddetta IRPEG) con l’introduzione dell’Imposta sul reddito delle società (cosiddetta IRES).
L’aggiornamento del Tuir a ottobre 2012
Il nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi (Tuir) è stato aggiornato con le modifiche introdotte con il Decreto Crescita D .L. n. 83 del 22.06.2012. Il testo consta di cinque titoli:
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titolo I: imposta sul reddito delle persone fisiche
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titolo II : imposta sul reddito delle persone giuridiche
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titolo III : imposta locale sui redditi
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titolo IV : disposizioni comuni
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titolo V : disposizioni varie, transitorie e finali.
Principali modifiche al testo
Il Testo Unico Imposte sui redditi – vigente al 1° Ottobre 2012 prevede modifiche dagli artt. 4 al 7 (titolo I) concernenti i coniugi e i figli, i redditi prodotti in forma associata, la classificazione dei redditi e il periodo di imposta.
L’art. 15, titolo I riporta le detrazioni per oneri spettanti per il 2013 e 2014 e precisamente dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 24%, per l’anno 2013, e al 26%, a decorrere dal 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065 euro annui, a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti nei Paesi non appartenenti all’OCSE.
La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni sia seguito tramite banca o ufficio postale. Le stesse aliquote e per il medesimo periodo sono previste per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici per importi compresi fra 50 e 10.000 euro annui purchè effettuati mediante versamento bancario o postale.
Altre modifiche
Il testo, complessivamente, prevede anche agevolazioni per i giovani che desiderano comprare casa e installare impianto termico (verificare presso la ditta di assistenza per la caldaia a Roma e nelle grandi città tutte le agevolazioni), disposizioni per i non residenti, sostanziali modifiche in materia fondiaria e per chi ha subito perdite a seguito di calamità naturali. L’art. 49 rivede i termini sul reddito da lavoro dipendente, così come i redditi di lavoro autonomo (art.53) e i redditi di impresa (art. 55). Infine, rispetto alla versione precedente, il Testo aggiunge ulteriori due titoli (IV e V) in materia di liquidazione e disposizioni transitorie.