La primavera è la stagione in cui le scuole si apprestano a organizzare i viaggi di istruzione. La meta più “gettonata” è la capitale e per Roma inizia un periodo di fermento e business per gli hotel per gruppi a Roma specializzati nell’accoglienza dei gitanti. La cronaca, però, racconta anche di gite scolastiche senza il lieto fine, dove sono sempre più frequenti gli incidenti principalmente provocati da cattiva gestione degli studenti e mancanza generale di sicurezza. L’inadeguatezza dei professori, spesso, spinge a valutare l’ipotesi di abolire i viaggi di istruzione e azzerare, così, i rischi. Ma abolire i viaggi è una prevenzione sufficiente? Cosa prevede la legge in materia di sicurezza nelle gite scolastiche?.
Le regole dei viaggi di istruzione
Stando ai dati del Touring Club, ogni anno si mettono in movimento per i viaggi di istruzione circa 1 milione e 400 mila studenti. La classica gita scolastica è una forma di apprendimento informale di gruppo che può avere un impatto molto positivo sugli studenti e sullo spirito di gruppo se ben preparato e organizzato con la partecipazione di tutti gli attori: docenti, studenti, genitori.
I viaggi scolastici si preparano su tre piani distinti:
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Pedagogico – didattico
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Organizzativo
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Sicurezza.
Sul piano pedagogico – didattico si seguono delle buone pratiche consolidate come la motivazione del viaggio da sottoporre al Consiglio di Istituto, con il programma dettagliato e i risultati attesi sul piano didattico prima, durante e dopo lo svolgimento del viaggio.
Sul piano organizzativo si possono predisporre degli incentivi per i docenti e per il coinvolgimento delle famiglie come per esempio:
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un adeguato compenso per i docenti accompagnatori
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partecipazione di genitori (due o più) al viaggio, a supporto del compito di vigilanza dei docenti
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organizzazione di forme di sorveglianza notturna
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istituzione di un registro, con relativi standard di sicurezza e controlli, delle imprese di autotrasporto abilitate ad effettuare viaggi di istruzione
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accordi con le associazioni degli albergatori per garantire la sicurezza delle strutture che ospitano studenti in viaggio di istruzione
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adeguate coperture assicurative
Sul piano della sicurezza, uno dei problemi annosi è la responsabilità della vigilanza sugli studenti che, per legge, è di competenza dei docenti.
L’art. 2048 del Codice Civile recita quanto segue: «I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto». Inoltre, l’art. 61 della Legge 11 luglio 1980 n. 312 disciplina la responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente proprio in materia di vigilanza verso gli alunni: «La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all’Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza sugli alunni stessi».
Ma la sicurezza è anche legata al mezzo di trasporto utilizzato per gli spostamenti. In questo caso, è compito della scuola scegliere le agenzie e i vettori che offrono le migliori garanzie, a costi adeguati e non eccessivamente bassi, con l’adeguata assicurazione per gli studenti e i docenti accompagnatori. È in discussione un decreto in base al quale è competenza degli accompagnatori verificare anche le condizioni di efficienza del mezzo di trasporto, soprattutto autobus (con verifica delle autorizzazioni, dell’RCA, della presenza dei dispositivi di sicurezza più comuni come cinture e airbag, licenze degli autisti e così via).
È evidente che l’incarico del docente accompagnatore comporta impegno e responsabilità, un ruolo che va esercitato con attenzione e meticolosità senza sacrificare lo spazio necessario anche allo svago e al divertimento degli studenti e che proprio per l’impegno richiesto andrebbe ricompensato altrettanto adeguatamente (attualmente la retribuzione extra- quando dovuta – è pari a 17,50 € l’ora lordi che rientrano nella voce “ore aggiuntive non di insegnamento”).