NOTE CIRCA CASS. LAV. N. 11108-01 IN MATERIA DI ADEGUAMENTO DELL’INDENNITÀ DI MOBILITÀ
Vedremo al termine di questa nota come ciò che meglio evidenzia la mancanza di pregio della sent. Cass. Lav. n. 1110801, ma anche della giurisprudenza che vi si ispira, è il combinato delle L. 449/97 e L. 144/99, laddove riaffermano i criteri di computo del mai abrogato istituto dell’adeguamento della mobilità, nonché della sent. n. 295/91 C. Cost., laddove dà soluzione al problema di una legge (d.l. 86/ 88) in materia di adeguamento della disoccupazione che non disciplini il pregresso.
Importante aspetto di questa questione sfuggito alla Cass. 11108/01, forse perché assente dalla nota del 13.8.00, dove questo difensore esaminava la materia da altra angolazione.
Questione questa che, com’è noto, riguarda anche le controversie per l’adeguamento delle indennità dei L.S.U.
Orbene, la pedestre benché altolocata diatriba nascerebbe dal fatto che L. 223/91, nel disciplinare l’adeguamento dell’indennità di mobilità, lo raccordò alla contingenza, la cui soppressione per fatto privatistico si vorrebbeoracomportasse,masenza motivazioni plausibili, la soppressione dell’adeguamento stesso, nonostante la mobilità sia nata adeguabile con la legge che la ha istituita, e non è mai stata abrogata.
Né ha alcun rilievo pratico che sia venuto meno il parametro di riferimento perché la contingenza è a sua volta basata sull’indice del costo della vita istat, e comunque i criteri di adeguamento sono tutti buoni purché garantiscano la conservazione del potere di acquisto voluta dalla Costituzione.
Obiettivo per tentare di raggiungere il quale la Cass.
11108 – 01 ricorre, attraverso il lessico greve e confuso tipico delle tesi poco chiare già a chi le formula, adalcuneinvenzioni(vedremodi seguito in dettaglio), specie in relazioneallasentenzan.184/00 della Corte Costituzionale, nella quale sostiene di leggere cose che non vi sono scritte.
A riguardo, va innanzitutto chiarito (non si vorrebbe dover ardire di spiegare, meno che mai a dei magistrati, così noti principi, ma è un fatto che alcuni scrivono come se non li conoscessero), che la Sen.
184/00 della Corte Costituzionale, non si discosta, perché non potrebbe discostarsene, dalle precedenti nellastessamateria,ovverodalla 497/88 e dalla 295/91.
Non può discostarsene perché – nonostante, secondo alcuni (un noto cattedratico), la Corte Costituzionale “faedisfàquello che vuole” – alla voce “sindacato di costituzionalità” della Treccani (ma anche nella giurisprudenza della Cassazione e della stessa Corte Costituzionale) si legge invece che il giudicato costituzionale è limite alla successiva attività del legislatore, degli altri giudici e della Corte stessa, fatte salve ragioni storico normative che consentono il venir meno di un’incostituzionalità originaria e, dunque, possono rendere esente da censura una norma formalmente identica a quella in diverso contesto dichiarata incostituzionale.
Quand’anche quindi il “fare e disfare” di cui parla quel cattedratico rispecchiasse la realtà, e ci auguriamo non abbia ragione, non ci troveremmo di fronte a nulla che meriti di essere rafforzato credendovi, ma solo ad un’espressione, benché ai più alti livelli della giurisdizione, della volgare deregulation che imperversa purtroppo in ogni dove.
Anche se va ammesso che è la seconda volta in un anno che l’attenzione delle magistrature superiori si accentra sull’adeguamento della disoccupazione, e che la 184/00 della C. Cost. non ha potuto smentire e non ha pertanto smentito la 497/88, la 295/ 91 e né, più in generale, il principio costituzionale dell’adeguamento, ed ha dovuto anzi ribadirlo, ma non si può negare trapeli fra le righe una sorta di singolare, inespresso malanimo verso quel principio.
Un singolare malanimo che non è agevole dire se collocabile nell’ambito del non implausibile, dell’adeguatorio o di quale altra fra tutte quelle più o meno probabili e molto sofisticate qualificazioni della giurisprudenza costituzionale che tuttavia non spiegano, purtroppo, lo stato della nostra normativa.
Malanimo a parte, non vi si legge però nulla di quanto inventa la Cass. 11108, perché la C. Cost. n. 184/00 reca solo:”Il legislatore, peraltro, nell’esercizio della sua discrezionalità, può evidentemente intervenire per concedere anche all’indennità un meccanismo di rivalutazione identico a quello esistente per la cassa integrazione straordinaria, ma tale scelta non è vincolata.” Affermazione presente anche nella 295/91, dove la C. Cost. precisa che la declaratoria di illegittima costituzionale, avvenuta con la sen. 497/88, della legge che non disponeva quel meccanismo costituzionalmente garantito che è l’adeguamento alla svalutazione,somministra essa stessa al giudice comune un principio con il quale egli può porre frattanto rimedio alla omissione legislativa, perché è chiaro che nessuno, così come conclude anche la 184/00, può imporre al legislatore di legiferare.
Se dunque la C. Cost. ha scritto (è lo ha scritto, come vedremo fra breve dalla trascrizione letterale) che il giudice comune, in base al principio somministratogli dalla 497/88, può porre rimedio alla omissione del legislatore, è chiaro che la Cass. 1110801 inventa quandoscrivediaver letto che la C. Cost.: “ha escluso che vi sia una esigenzacostituzionalecheimponga la rivalutabiltà dell’indennità di mobilità … sicché non si giustifica un’analoga attività integrativa del giudice”.
Un’invenzione appunto pedestre, come scritto sopra, perché la Corte Costituzionale non ha escluso che vi sia una esigenza costituzionale che imponga la rivalutabilità.
Ha escluso invece che, com’è ovvio, sia possibile imporre al legislatore di legiferare, nonostante la rivalutazione sia garantita dalla Costituzione.
Ciò che però rende esagerata la cervelloticità della 11108 – 01, è – come vedremo di seguito – quello che è giunta a sostenere in relazione agli art. 54, comma 12, L. 449/97, ed art. 45, comma 1, lettera R, L.144/99, che, come già precisato, dettano nuovamente i criteri di quell’adeguamento della mobilità già voluta dalla mai abrogata L 223/91.
Di fronte a queste due norme, infatti, la 11108 – 01 innanzitutto sviluppa un astruso processo alle intenzioni del legislatore, assumendo che, non avendo il legislatore precisato cosa fare per il periodo pregresso, bisogni allora ritenere non abbia voluto, per il periodo della presunta vacatio (che non c’è mai stata perché si ripete che la legge istitutiva dell’adeguamento è sempre rimasta in vigore), che venisse riconosciuto l’adeguamento.
Un processo alle intenzioni che spinge fino ad intuire che avrebbe usato una delega al Governo piuttosto che provvedere direttamente all’adeguamento per apprezzarne i costi: affermazione difficile dire quanto pertinente, ma di sicuro incongrua, giacché, essendo noto il criterio dell’adeguamento,edessendopertanto il costo calcolabile alla lira, non si vede cosa rimanesse da apprezzare.
Errori, omissioni, equivoci ed interpretazioni inverse fra i quali ce n’è forse uno che li pone tutti nella giusta luce, laddove cioè nella 11108/01 si legge che: “La tesi dottrinale secondo cui si sarebbe potuto comunque far riferimento al (diverso) meccanismo di adeguamento automatico previsto dall’art. 150 dis. att. cpc non risulta aver trovato adesione in giurisprudenza.”
Affermazione con la quale la Cass 11108 – 01 ci chiarisce di credersi l’ultima ad avere così interpretato l’istituto, ignorando di esser la prima, e di star dando la stura a certa giurisprudenza negatoria, perché si ode nelle Sezioni lavoro che di sentenze simili stiano per sopravvenirne altre circa 40, che però, fossero 10.000, non la rafforzerebbero, poiché, nell’errare, l’unione non fa la forza.
Ma è forse opportuno, per rimediareatantaconfusione,ripartire dall’inizio.
Con la 497/88 la Corte ha affermato l’illegittimità in generale di ogni norma che, nel fissare un qualsivoglia corrispettivo, remunerazione, beneficio ecc. non istituisca un qualche strumento di adeguamento alla svalutazione.
Con la 295/91 ha affermato che la dichiarazione di incostituzionalità da parte della 497/88 della norma a suo tempo relativa all’adeguamento della disoccupazione, nel mentre lascia ovviamente libero il legislatore di promulgare o no, retroattivamente ono,unmeccanismoadeguatorio, somministra tuttavia al giudice comune un principio a cui egli è intanto abilitato a ricorrere per porre rimedio all’omissionelegislativa.
Con la 184/00, la Corte, senza nulla aggiungere alla 497/88 ed alla295/91,nelrigettarecertimal formulati dubbi di costituzionalità, si limita a ribadire (ci si riferisce alle sole cose rilevanti) che una legge che disponga l’adeguamento “non è costituzionalmentenecessitata”.
Affermazioneovviamentenonin contrasto con quella della 295/ 90, secondo la quale l’adeguamento:”è un diritto costituzionalmente garantito” (significa che – lo si ribadisce ancora – nonostante si tratti di diritto costituzionalmente garantito, nessuno può tuttavia costringere il legislatore a legiferare).
Quello che rende grottesco il presunto dubbio attuale è però – ed eccoci finalmente al punto – il contesto in cui è stata pronunziatalasent.CorteCost.295/ 91.
La Cass. 11108 – 01, infatti, nel mentre psicanalizza il legislatore per capire, in seguito alla L. 449/97, e L.144/99, come abbia volutoregolareilpregresso,non si accorge che la C. Cost. n. 295/ 91 è stata pronunziata giust’appunto in una situazione in cui il giudice remittente, fra l’altro, aveva sollevato il dubbio di costituzionalità del d.l. n. 86/88 laddove, nel fissare, in seguito alla C. Cost. n. 497/88, un meccanismo di adeguamento della disoccupazione ordinaria consistente nel rapportarla percentualmente alla retribuzione (7,5% della retribuzione), non stabiliva però alcunché per il periodo anteriore.
Dubbio di costituzionalità che quel remittente aveva sollevato proprio perché, così egli sosteneva, si trovava di fronte: “all’insolubile problema del criterio da adottare per la definizione delle controversie pendenti”.
Dubbio cioè identico a quello che angustia vanamente la Cass.
11108 – 01 di fronte alle due nuove leggi 449/97 e 144/99, e che avrebbe potuto risolvere con una più attenta lettura della 295/91 della Corte Costituzionale.
Sentenza, la 295/91, con la quale la Corte Costituzionale respinge il dubbio di costituzionalità espresso da quel remittente adducendo che la questione è stata già risolta dalla 497/88, ovvero scrive testualmente la Corte (risolvendo con queste brevi espressioni, sempre che le si leggano finalmente con l’attenzione che meritano, non solo il dubbio in relazione alle due nuove leggi, ma tutti i dubbi comunque da chiunque sollevati in questa vicenda): “Questa corte non può dunque pronunciarsi una seconda volta, come in realtà postula il giudice a quo.
Questo vi è indotto dalla considerazione che per effetto dell’intervenuta dichiarazione di illegittimità della norma applicabileedell’irretroattività(è quindi della inapplicabilità) della norma ora impugnata esso giudice verserebbe nell’impossibilità di rinvenire criteri di giudizio per la decisione delle controversie.
Ma tale considerazione, a parte ogni riserva sulla sua rilevanza,nonècomunqueesatta.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una omissione legislativa com’è quella ravvisata nell’ipotesi di mancata previsione, da parte della norma di legge regolatrice di un diritto costituzionalmente garantito, di un meccanismo idoneo ad assicurare l’effettività di questo(la Corte si riferisce alla norma che, anche allora, nel disporre l’adeguamento della indennità di disoccupazione, non disponeva per il pregresso), mentre lascia al legislatore, riconoscendone l’innegabile competenza, di introdurre e di disciplinare anche retroattivamente tale meccanismo in via di normazione astratta, somministra essa stessa un principio cui il giudice comune è abilitato a fare riferimento per porre frattanto rimedio all’omissione in via di individuazione del caso concreto” Tutto ciò premesso si è però obbligati ad aggiungere ancora qualcosa.
La lancinante chiarezza e la giustamente piccata esaustività della giurisprudenza positiva della Corte d’Appello di Napoli, che la Cassazione Lavoro conosce, illuminavano già a giorno – nonostante l’inferiorità di grado – la profonda erroneità della 11108 – 01, per cui sorge il timore che, mentre le disquisizioni, quasi vane schermaglie da minuetto, si sviluppano laboriosissime all’infinito, le decisioni possano invece essere dominate da altre nemmeno mai accennate cure.
Mai accennate cure che infiammano le fasce sociali interessatesoloasentirviaccennare,perché, invero del tutto giustamente, esse esigono una giustizia come servizio, e non come potere di decidere ciò che più conviene ed a chi.
Specie poi quando un tale né previsto né ammissibile potere venga esercitato in carenza di altri pregi, come già detto, che quello di essere di terzo grado.
Un “pregio” che, tanto ha sdegnato i disoccupati ed i L.S.U., da costituire, pare, l’occasione per principiare la lotta sociale, attraverso fin qui inedite manifestazioni di protesta ben organizzate dinanzi ai competenti palazzi di giustizia con tanto di tamburi, striscioni, cartelloni e slogan, contro lo statalismo di certa magistratura del lavoro, quasi che non bastasse lo statalismo dei partiti e quello ancora più spaventoso dei Parlamenti.
Statalismo giudiziario che oggi si definisce di sinistra, ed in passato era invece considerato di destra, ma in realtà, innanzitutto è del tutto alieno da alcun fine veracemente statuale (come la parola potrebbe far pensare), ed ha la sua scaturigine profonda nell’avidità e nella propensione all’abuso dei singoli, ovvero nel dare priorità, in maniera mediata o immediata, agli interessi innanzitutto individuali, quindi di casta, ed infine di regime, ed è stato perciò la rovina del paese, avendotrasformatolaPAinuna cupa roccaforte nei cui ombrosi e laidi umidori tutto è marcito con immenso danno per la collettività.
Considerazioni che solo molto malvolentieri si è costretti ad aggiungere,perchésivorrebbero poter destinare le argomentazioni politiche alle sedi politiche (ma i difensori hanno l’onere di perseguire la vittoria, non la mera partecipazione), salvo che, purtroppo, non essendo noti i motivi dell’anomalia della 11108 – 01, nessuno potrebbe escluderecheessi,inviadimera ipotesi, non possano trovare spiegazione in un cedimento psicologico al positivo slancio interiore di “rimboccarsi le maniche” per soccorrere, con “tesi” che da allora spiccherebbero però meno per giuridicità, una PA certo molto colpevole, ma comunque da sottrarre ad avversari incisivi quanto gli avvocati ed i loro clienti.
Clienti, i disoccupati ed i L.S.U., ma anche gli invalidi, ai cui diritti certi esegeti, nell’AGO, e peggio ancora (sempre peggio) nei TAR, tendono forse ad attribuire minor rilevanza che a quelli di altri, creando così – sotto gli occhi di tutti – una situazione generale caratterizzata, ad esempio, da disoccupati, L.S.U.
ed invalidi che, nel campo degli accessori e dell’adeguamento, così come in altri (art.
26, L11/ 84), stentano moltissimo per ottenere pochissimo dalla giustizia, e da banche, multinazionali, ed insomma soggetti forti, che non stentano affatto per ottenere quel che vogliono.
Alfonso Luigi Marra
Vedremo al termine di questa nota come ciò che meglio evidenzia la mancanza di pregio della sent. Cass. Lav. n. 1110801, ma anche della giurisprudenza che vi si ispira, è il combinato delle L. 449/97 e L. 144/99, laddove riaffermano i criteri di computo del mai abrogato istituto dell’adeguamento della mobilità, nonché della sent. n. 295/91 C. Cost., laddove dà soluzione al problema di una legge (d.l. 86/ 88) in materia di adeguamento della disoccupazione che non disciplini il pregresso.
Importante aspetto di questa questione sfuggito alla Cass. 11108/01, forse perché assente dalla nota del 13.8.00, dove questo difensore esaminava la materia da altra angolazione.
Questione questa che, com’è noto, riguarda anche le controversie per l’adeguamento delle indennità dei L.S.U.
Orbene, la pedestre benché altolocata diatriba nascerebbe dal fatto che L. 223/91, nel disciplinare l’adeguamento dell’indennità di mobilità, lo raccordò alla contingenza, la cui soppressione per fatto privatistico si vorrebbeoracomportasse,masenza motivazioni plausibili, la soppressione dell’adeguamento stesso, nonostante la mobilità sia nata adeguabile con la legge che la ha istituita, e non è mai stata abrogata.
Né ha alcun rilievo pratico che sia venuto meno il parametro di riferimento perché la contingenza è a sua volta basata sull’indice del costo della vita istat, e comunque i criteri di adeguamento sono tutti buoni purché garantiscano la conservazione del potere di acquisto voluta dalla Costituzione.
Obiettivo per tentare di raggiungere il quale la Cass.
11108 – 01 ricorre, attraverso il lessico greve e confuso tipico delle tesi poco chiare già a chi le formula, adalcuneinvenzioni(vedremodi seguito in dettaglio), specie in relazioneallasentenzan.184/00 della Corte Costituzionale, nella quale sostiene di leggere cose che non vi sono scritte.
A riguardo, va innanzitutto chiarito (non si vorrebbe dover ardire di spiegare, meno che mai a dei magistrati, così noti principi, ma è un fatto che alcuni scrivono come se non li conoscessero), che la Sen.
184/00 della Corte Costituzionale, non si discosta, perché non potrebbe discostarsene, dalle precedenti nellastessamateria,ovverodalla 497/88 e dalla 295/91.
Non può discostarsene perché – nonostante, secondo alcuni (un noto cattedratico), la Corte Costituzionale “faedisfàquello che vuole” – alla voce “sindacato di costituzionalità” della Treccani (ma anche nella giurisprudenza della Cassazione e della stessa Corte Costituzionale) si legge invece che il giudicato costituzionale è limite alla successiva attività del legislatore, degli altri giudici e della Corte stessa, fatte salve ragioni storico normative che consentono il venir meno di un’incostituzionalità originaria e, dunque, possono rendere esente da censura una norma formalmente identica a quella in diverso contesto dichiarata incostituzionale.
Quand’anche quindi il “fare e disfare” di cui parla quel cattedratico rispecchiasse la realtà, e ci auguriamo non abbia ragione, non ci troveremmo di fronte a nulla che meriti di essere rafforzato credendovi, ma solo ad un’espressione, benché ai più alti livelli della giurisdizione, della volgare deregulation che imperversa purtroppo in ogni dove.
Anche se va ammesso che è la seconda volta in un anno che l’attenzione delle magistrature superiori si accentra sull’adeguamento della disoccupazione, e che la 184/00 della C. Cost. non ha potuto smentire e non ha pertanto smentito la 497/88, la 295/ 91 e né, più in generale, il principio costituzionale dell’adeguamento, ed ha dovuto anzi ribadirlo, ma non si può negare trapeli fra le righe una sorta di singolare, inespresso malanimo verso quel principio.
Un singolare malanimo che non è agevole dire se collocabile nell’ambito del non implausibile, dell’adeguatorio o di quale altra fra tutte quelle più o meno probabili e molto sofisticate qualificazioni della giurisprudenza costituzionale che tuttavia non spiegano, purtroppo, lo stato della nostra normativa.
Malanimo a parte, non vi si legge però nulla di quanto inventa la Cass. 11108, perché la C. Cost. n. 184/00 reca solo:”Il legislatore, peraltro, nell’esercizio della sua discrezionalità, può evidentemente intervenire per concedere anche all’indennità un meccanismo di rivalutazione identico a quello esistente per la cassa integrazione straordinaria, ma tale scelta non è vincolata.” Affermazione presente anche nella 295/91, dove la C. Cost. precisa che la declaratoria di illegittima costituzionale, avvenuta con la sen. 497/88, della legge che non disponeva quel meccanismo costituzionalmente garantito che è l’adeguamento alla svalutazione,somministra essa stessa al giudice comune un principio con il quale egli può porre frattanto rimedio alla omissione legislativa, perché è chiaro che nessuno, così come conclude anche la 184/00, può imporre al legislatore di legiferare.
Se dunque la C. Cost. ha scritto (è lo ha scritto, come vedremo fra breve dalla trascrizione letterale) che il giudice comune, in base al principio somministratogli dalla 497/88, può porre rimedio alla omissione del legislatore, è chiaro che la Cass. 1110801 inventa quandoscrivediaver letto che la C. Cost.: “ha escluso che vi sia una esigenzacostituzionalecheimponga la rivalutabiltà dell’indennità di mobilità … sicché non si giustifica un’analoga attività integrativa del giudice”.
Un’invenzione appunto pedestre, come scritto sopra, perché la Corte Costituzionale non ha escluso che vi sia una esigenza costituzionale che imponga la rivalutabilità.
Ha escluso invece che, com’è ovvio, sia possibile imporre al legislatore di legiferare, nonostante la rivalutazione sia garantita dalla Costituzione.
Ciò che però rende esagerata la cervelloticità della 11108 – 01, è – come vedremo di seguito – quello che è giunta a sostenere in relazione agli art. 54, comma 12, L. 449/97, ed art. 45, comma 1, lettera R, L.144/99, che, come già precisato, dettano nuovamente i criteri di quell’adeguamento della mobilità già voluta dalla mai abrogata L 223/91.
Di fronte a queste due norme, infatti, la 11108 – 01 innanzitutto sviluppa un astruso processo alle intenzioni del legislatore, assumendo che, non avendo il legislatore precisato cosa fare per il periodo pregresso, bisogni allora ritenere non abbia voluto, per il periodo della presunta vacatio (che non c’è mai stata perché si ripete che la legge istitutiva dell’adeguamento è sempre rimasta in vigore), che venisse riconosciuto l’adeguamento.
Un processo alle intenzioni che spinge fino ad intuire che avrebbe usato una delega al Governo piuttosto che provvedere direttamente all’adeguamento per apprezzarne i costi: affermazione difficile dire quanto pertinente, ma di sicuro incongrua, giacché, essendo noto il criterio dell’adeguamento,edessendopertanto il costo calcolabile alla lira, non si vede cosa rimanesse da apprezzare.
Errori, omissioni, equivoci ed interpretazioni inverse fra i quali ce n’è forse uno che li pone tutti nella giusta luce, laddove cioè nella 11108/01 si legge che: “La tesi dottrinale secondo cui si sarebbe potuto comunque far riferimento al (diverso) meccanismo di adeguamento automatico previsto dall’art. 150 dis. att. cpc non risulta aver trovato adesione in giurisprudenza.”
Affermazione con la quale la Cass 11108 – 01 ci chiarisce di credersi l’ultima ad avere così interpretato l’istituto, ignorando di esser la prima, e di star dando la stura a certa giurisprudenza negatoria, perché si ode nelle Sezioni lavoro che di sentenze simili stiano per sopravvenirne altre circa 40, che però, fossero 10.000, non la rafforzerebbero, poiché, nell’errare, l’unione non fa la forza.
Ma è forse opportuno, per rimediareatantaconfusione,ripartire dall’inizio.
Con la 497/88 la Corte ha affermato l’illegittimità in generale di ogni norma che, nel fissare un qualsivoglia corrispettivo, remunerazione, beneficio ecc. non istituisca un qualche strumento di adeguamento alla svalutazione.
Con la 295/91 ha affermato che la dichiarazione di incostituzionalità da parte della 497/88 della norma a suo tempo relativa all’adeguamento della disoccupazione, nel mentre lascia ovviamente libero il legislatore di promulgare o no, retroattivamente ono,unmeccanismoadeguatorio, somministra tuttavia al giudice comune un principio a cui egli è intanto abilitato a ricorrere per porre rimedio all’omissionelegislativa.
Con la 184/00, la Corte, senza nulla aggiungere alla 497/88 ed alla295/91,nelrigettarecertimal formulati dubbi di costituzionalità, si limita a ribadire (ci si riferisce alle sole cose rilevanti) che una legge che disponga l’adeguamento “non è costituzionalmentenecessitata”.
Affermazioneovviamentenonin contrasto con quella della 295/ 90, secondo la quale l’adeguamento:”è un diritto costituzionalmente garantito” (significa che – lo si ribadisce ancora – nonostante si tratti di diritto costituzionalmente garantito, nessuno può tuttavia costringere il legislatore a legiferare).
Quello che rende grottesco il presunto dubbio attuale è però – ed eccoci finalmente al punto – il contesto in cui è stata pronunziatalasent.CorteCost.295/ 91.
La Cass. 11108 – 01, infatti, nel mentre psicanalizza il legislatore per capire, in seguito alla L. 449/97, e L.144/99, come abbia volutoregolareilpregresso,non si accorge che la C. Cost. n. 295/ 91 è stata pronunziata giust’appunto in una situazione in cui il giudice remittente, fra l’altro, aveva sollevato il dubbio di costituzionalità del d.l. n. 86/88 laddove, nel fissare, in seguito alla C. Cost. n. 497/88, un meccanismo di adeguamento della disoccupazione ordinaria consistente nel rapportarla percentualmente alla retribuzione (7,5% della retribuzione), non stabiliva però alcunché per il periodo anteriore.
Dubbio di costituzionalità che quel remittente aveva sollevato proprio perché, così egli sosteneva, si trovava di fronte: “all’insolubile problema del criterio da adottare per la definizione delle controversie pendenti”.
Dubbio cioè identico a quello che angustia vanamente la Cass.
11108 – 01 di fronte alle due nuove leggi 449/97 e 144/99, e che avrebbe potuto risolvere con una più attenta lettura della 295/91 della Corte Costituzionale.
Sentenza, la 295/91, con la quale la Corte Costituzionale respinge il dubbio di costituzionalità espresso da quel remittente adducendo che la questione è stata già risolta dalla 497/88, ovvero scrive testualmente la Corte (risolvendo con queste brevi espressioni, sempre che le si leggano finalmente con l’attenzione che meritano, non solo il dubbio in relazione alle due nuove leggi, ma tutti i dubbi comunque da chiunque sollevati in questa vicenda): “Questa corte non può dunque pronunciarsi una seconda volta, come in realtà postula il giudice a quo.
Questo vi è indotto dalla considerazione che per effetto dell’intervenuta dichiarazione di illegittimità della norma applicabileedell’irretroattività(è quindi della inapplicabilità) della norma ora impugnata esso giudice verserebbe nell’impossibilità di rinvenire criteri di giudizio per la decisione delle controversie.
Ma tale considerazione, a parte ogni riserva sulla sua rilevanza,nonècomunqueesatta.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una omissione legislativa com’è quella ravvisata nell’ipotesi di mancata previsione, da parte della norma di legge regolatrice di un diritto costituzionalmente garantito, di un meccanismo idoneo ad assicurare l’effettività di questo(la Corte si riferisce alla norma che, anche allora, nel disporre l’adeguamento della indennità di disoccupazione, non disponeva per il pregresso), mentre lascia al legislatore, riconoscendone l’innegabile competenza, di introdurre e di disciplinare anche retroattivamente tale meccanismo in via di normazione astratta, somministra essa stessa un principio cui il giudice comune è abilitato a fare riferimento per porre frattanto rimedio all’omissione in via di individuazione del caso concreto” Tutto ciò premesso si è però obbligati ad aggiungere ancora qualcosa.
La lancinante chiarezza e la giustamente piccata esaustività della giurisprudenza positiva della Corte d’Appello di Napoli, che la Cassazione Lavoro conosce, illuminavano già a giorno – nonostante l’inferiorità di grado – la profonda erroneità della 11108 – 01, per cui sorge il timore che, mentre le disquisizioni, quasi vane schermaglie da minuetto, si sviluppano laboriosissime all’infinito, le decisioni possano invece essere dominate da altre nemmeno mai accennate cure.
Mai accennate cure che infiammano le fasce sociali interessatesoloasentirviaccennare,perché, invero del tutto giustamente, esse esigono una giustizia come servizio, e non come potere di decidere ciò che più conviene ed a chi.
Specie poi quando un tale né previsto né ammissibile potere venga esercitato in carenza di altri pregi, come già detto, che quello di essere di terzo grado.
Un “pregio” che, tanto ha sdegnato i disoccupati ed i L.S.U., da costituire, pare, l’occasione per principiare la lotta sociale, attraverso fin qui inedite manifestazioni di protesta ben organizzate dinanzi ai competenti palazzi di giustizia con tanto di tamburi, striscioni, cartelloni e slogan, contro lo statalismo di certa magistratura del lavoro, quasi che non bastasse lo statalismo dei partiti e quello ancora più spaventoso dei Parlamenti.
Statalismo giudiziario che oggi si definisce di sinistra, ed in passato era invece considerato di destra, ma in realtà, innanzitutto è del tutto alieno da alcun fine veracemente statuale (come la parola potrebbe far pensare), ed ha la sua scaturigine profonda nell’avidità e nella propensione all’abuso dei singoli, ovvero nel dare priorità, in maniera mediata o immediata, agli interessi innanzitutto individuali, quindi di casta, ed infine di regime, ed è stato perciò la rovina del paese, avendotrasformatolaPAinuna cupa roccaforte nei cui ombrosi e laidi umidori tutto è marcito con immenso danno per la collettività.
Considerazioni che solo molto malvolentieri si è costretti ad aggiungere,perchésivorrebbero poter destinare le argomentazioni politiche alle sedi politiche (ma i difensori hanno l’onere di perseguire la vittoria, non la mera partecipazione), salvo che, purtroppo, non essendo noti i motivi dell’anomalia della 11108 – 01, nessuno potrebbe escluderecheessi,inviadimera ipotesi, non possano trovare spiegazione in un cedimento psicologico al positivo slancio interiore di “rimboccarsi le maniche” per soccorrere, con “tesi” che da allora spiccherebbero però meno per giuridicità, una PA certo molto colpevole, ma comunque da sottrarre ad avversari incisivi quanto gli avvocati ed i loro clienti.
Clienti, i disoccupati ed i L.S.U., ma anche gli invalidi, ai cui diritti certi esegeti, nell’AGO, e peggio ancora (sempre peggio) nei TAR, tendono forse ad attribuire minor rilevanza che a quelli di altri, creando così – sotto gli occhi di tutti – una situazione generale caratterizzata, ad esempio, da disoccupati, L.S.U.
ed invalidi che, nel campo degli accessori e dell’adeguamento, così come in altri (art.
26, L11/ 84), stentano moltissimo per ottenere pochissimo dalla giustizia, e da banche, multinazionali, ed insomma soggetti forti, che non stentano affatto per ottenere quel che vogliono.
Alfonso Luigi Marra
Vedremo al termine di questa nota come ciò che meglio evidenzia la mancanza di pregio della sent. Cass. Lav. n. 1110801, ma anche della giurisprudenza che vi si ispira, è il combinato delle L. 449/97 e L. 144/99, laddove riaffermano i criteri di computo del mai abrogato istituto dell’adeguamento della mobilità, nonché della sent. n. 295/91 C. Cost., laddove dà soluzione al problema di una legge (d.l. 86/ 88) in materia di adeguamento della disoccupazione che non disciplini il pregresso.
Importante aspetto di questa questione sfuggito alla Cass. 11108/01, forse perché assente dalla nota del 13.8.00, dove questo difensore esaminava la materia da altra angolazione.
Questione questa che, com’è noto, riguarda anche le controversie per l’adeguamento delle indennità dei L.S.U.
Orbene, la pedestre benché altolocata diatriba nascerebbe dal fatto che L. 223/91, nel disciplinare l’adeguamento dell’indennità di mobilità, lo raccordò alla contingenza, la cui soppressione per fatto privatistico si vorrebbeoracomportasse,masenza motivazioni plausibili, la soppressione dell’adeguamento stesso, nonostante la mobilità sia nata adeguabile con la legge che la ha istituita, e non è mai stata abrogata.
Né ha alcun rilievo pratico che sia venuto meno il parametro di riferimento perché la contingenza è a sua volta basata sull’indice del costo della vita istat, e comunque i criteri di adeguamento sono tutti buoni purché garantiscano la conservazione del potere di acquisto voluta dalla Costituzione.
Obiettivo per tentare di raggiungere il quale la Cass. 11108 – 01 ricorre, attraverso il lessico greve e confuso tipico delle tesi poco chiare già a chi le formula, adalcuneinvenzioni(vedremodi seguito in dettaglio), specie in relazioneallasentenzan.184/00 della Corte Costituzionale, nella quale sostiene di leggere cose che non vi sono scritte.
A riguardo, va innanzitutto chiarito (non si vorrebbe dover ardire di spiegare, meno che mai a dei magistrati, così noti principi, ma è un fatto che alcuni scrivono come se non li conoscessero), che la Sen. 184/00 della Corte Costituzionale, non si discosta, perché non potrebbe discostarsene, dalle precedenti nellastessamateria,ovverodalla 497/88 e dalla 295/91.
Non può discostarsene perché – nonostante, secondo alcuni (un noto cattedratico), la Corte Costituzionale “fa e disfà quello che vuole” – alla voce “sindacato di costituzionalità” della Treccani (ma anche nella giurisprudenza della Cassazione e della stessa Corte Costituzionale) si legge invece che il giudicato costituzionale è limite alla successiva attività del legislatore, degli altri giudici e della Corte stessa, fatte salve ragioni storico normative che consentono il venir meno di un’incostituzionalità originaria e, dunque, possono rendere esente da censura una norma formalmente identica a quella in diverso contesto dichiarata incostituzionale.
Quand’anche quindi il “fare e disfare” di cui parla quel cattedratico rispecchiasse la realtà, e ci auguriamo non abbia ragione, non ci troveremmo di fronte a nulla che meriti di essere rafforzato credendovi, ma solo ad un’espressione, benché ai più alti livelli della giurisdizione, della volgare deregulation che imperversa purtroppo in ogni dove.
Anche se va ammesso che è la seconda volta in un anno che l’attenzione delle magistrature superiori si accentra sull’adeguamento della disoccupazione, e che la 184/00 della C. Cost. non ha potuto smentire e non ha pertanto smentito la 497/88, la 295/ 91 e né, più in generale, il principio costituzionale dell’adeguamento, ed ha dovuto anzi ribadirlo, ma non si può negare trapeli fra le righe una sorta di singolare, inespresso malanimo verso quel principio.
Un singolare malanimo che non è agevole dire se collocabile nell’ambito del non implausibile, dell’adeguatorio o di quale altra fra tutte quelle più o meno probabili e molto sofisticate qualificazioni della giurisprudenza costituzionale che tuttavia non spiegano, purtroppo, lo stato della nostra normativa.
Malanimo a parte, non vi si legge però nulla di quanto inventa la Cass. 11108, perché la C. Cost. n. 184/00 reca solo:”Il legislatore, peraltro, nell’esercizio della sua discrezionalità, può evidentemente intervenire per concedere anche all’indennità un meccanismo di rivalutazione identico a quello esistente per la cassa integrazione straordinaria, ma tale scelta non è vincolata.”
Affermazione presente anche nella 295/91, dove la C. Cost. precisa che la declaratoria di illegittima costituzionale, avvenuta con la sen. 497/88, della legge che non disponeva quel meccanismo costituzionalmente garantito che è l’adeguamento alla svalutazione, somministra essa stessa al giudice comune un principio con il quale egli può porre frattanto rimedio alla omissione legislativa, perché è chiaro che nessuno, così come conclude anche la 184/00, può imporre al legislatore di legiferare.
Se dunque la C. Cost. ha scritto (è lo ha scritto, come vedremo fra breve dalla trascrizione letterale) che il giudice comune, in base al principio somministratogli dalla 497/88, può porre rimedio alla omissione del legislatore, è chiaro che la Cass. 1110801 inventa quandoscrivediaver letto che la C. Cost.:
“ha escluso che vi sia una esigenzacostituzionalecheimponga la rivalutabiltà dell’indennità di mobilità … sicché non si giustifica un’analoga attività integrativa del giudice“.
Un’invenzione appunto pedestre, come scritto sopra, perché la Corte Costituzionale non ha escluso che vi sia una esigenza costituzionale che imponga la rivalutabilità.
Ha escluso invece che, com’è ovvio, sia possibile imporre al legislatore di legiferare, nonostante la rivalutazione sia garantita dalla Costituzione.
Ciò che però rende esagerata la cervelloticità della 11108 – 01, è – come vedremo di seguito – quello che è giunta a sostenere in relazione agli art. 54, comma 12, L. 449/97, ed art. 45, comma 1, lettera R, L.144/99, che, come già precisato, dettano nuovamente i criteri di quell’adeguamento della mobilità già voluta dalla mai abrogata L 223/91.
Di fronte a queste due norme, infatti, la 11108 – 01 innanzitutto sviluppa un astruso processo alle intenzioni del legislatore, assumendo che, non avendo il legislatore precisato cosa fare per il periodo pregresso, bisogni allora ritenere non abbia voluto, per il periodo della presunta vacatio (che non c’è mai stata perché si ripete che la legge istitutiva dell’adeguamento è sempre rimasta in vigore), che venisse riconosciuto l’adeguamento.
Un processo alle intenzioni che spinge fino ad intuire che avrebbe usato una delega al Governo piuttosto che provvedere direttamente all’adeguamento per apprezzarne i costi: affermazione difficile dire quanto pertinente, ma di sicuro incongrua, giacché, essendo noto il criterio dell’adeguamento,edessendopertanto il costo calcolabile alla lira, non si vede cosa rimanesse da apprezzare.
Errori, omissioni, equivoci ed interpretazioni inverse fra i quali ce n’è forse uno che li pone tutti nella giusta luce, laddove cioè nella 11108/01 si legge che: “La tesi dottrinale secondo cui si sarebbe potuto comunque far riferimento al (diverso) meccanismo di adeguamento automatico previsto dall’art. 150 dis. att. cpc non risulta aver trovato adesione in giurisprudenza.”
Affermazione con la quale la Cass 11108 – 01 ci chiarisce di credersi l’ultima ad avere così interpretato l’istituto, ignorando di esser la prima, e di star dando la stura a certa giurisprudenza negatoria, perché si ode nelle Sezioni lavoro che di sentenze simili stiano per sopravvenirne altre circa 40, che però, fossero 10.000, non la rafforzerebbero, poiché, nell’errare, l’unione non fa la forza.
Ma è forse opportuno, per rimediareatantaconfusione,ripartire dall’inizio.
Con la 497/88 la Corte ha affermato l’illegittimità in generale di ogni norma che, nel fissare un qualsivoglia corrispettivo, remunerazione, beneficio ecc. non istituisca un qualche strumento di adeguamento alla svalutazione.
Con la 295/91 ha affermato che la dichiarazione di incostituzionalità da parte della 497/88 della norma a suo tempo relativa all’adeguamento della disoccupazione, nel mentre lascia ovviamente libero il legislatore di promulgare o no, retroattivamente ono,unmeccanismoadeguatorio, somministra tuttavia al giudice comune un principio a cui egli è intanto abilitato a ricorrere per porre rimedio all’omissionelegislativa.
Con la 184/00, la Corte, senza nulla aggiungere alla 497/88 ed alla295/91,nelrigettarecertimal formulati dubbi di costituzionalità, si limita a ribadire (ci si riferisce alle sole cose rilevanti) che una legge che disponga l’adeguamento “non è costituzionalmente necessitata“.
Affermazione ovviamente non in contrasto con quella della 295/ 90, secondo la quale l’adeguamento: “è un diritto costituzionalmente garantito” (significa che – lo si ribadisce ancora – nonostante si tratti di diritto costituzionalmente garantito, nessuno può tuttavia costringere il legislatore a legiferare).
Quello che rende grottesco il presunto dubbio attuale è però – ed eccoci finalmente al punto – il contesto in cui è stata pronunziata la sent. Corte Cost. 295/ 91.
La Cass. 11108 – 01, infatti, nel mentre psicanalizza il legislatore per capire, in seguito alla L. 449/97, e L.144/99, come abbia volutoregolareilpregresso,non si accorge che la C. Cost. n. 295/ 91 è stata pronunziata giust’appunto in una situazione in cui il giudice remittente, fra l’altro, aveva sollevato il dubbio di costituzionalità del d.l. n. 86/88 laddove, nel fissare, in seguito alla C. Cost. n. 497/88, un meccanismo di adeguamento della disoccupazione ordinaria consistente nel rapportarla percentualmente alla retribuzione (7,5% della retribuzione), non stabiliva però alcunché per il periodo anteriore.
Dubbio di costituzionalità che quel remittente aveva sollevato proprio perché, così egli sosteneva, si trovava di fronte: “all’insolubile problema del criterio da adottare per la definizione delle controversie pendenti“.
Dubbio cioè identico a quello che angustia vanamente la Cass. 11108 – 01 di fronte alle due nuove leggi 449/97 e 144/99, e che avrebbe potuto risolvere con una più attenta lettura della 295/91 della Corte Costituzionale.
Sentenza, la 295/91, con la quale la Corte Costituzionale respinge il dubbio di costituzionalità espresso da quel remittente adducendo che la questione è stata già risolta dalla 497/88, ovvero scrive testualmente la Corte (risolvendo con queste brevi espressioni, sempre che le si leggano finalmente con l’attenzione che meritano, non solo il dubbio in relazione alle due nuove leggi, ma tutti i dubbi comunque da chiunque sollevati in questa vicenda):
“Questa corte non può dunque pronunciarsi una seconda volta, come in realtà postula il giudice a quo. Questo vi è indotto dalla considerazione che per effetto dell’intervenuta dichiarazione di illegittimità della norma applicabileedell’irretroattività(è quindi della inapplicabilità) della norma ora impugnata esso giudice verserebbe nell’impossibilità di rinvenire criteri di giudizio per la decisione delle controversie. Ma tale considerazione, a parte ogni riserva sulla sua rilevanza, non è comunque esatta. La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una omissione legislativa com’è quella ravvisata nell’ipotesi di mancata previsione, da parte della norma di legge regolatrice di un diritto costituzionalmente garantito, di un meccanismo idoneo ad assicurare l’effettività di questo(la Corte si riferisce alla norma che, anche allora, nel disporre l’adeguamento della indennità di disoccupazione, non disponeva per il pregresso), mentre lascia al legislatore, riconoscendone l’innegabile competenza, di introdurre e di disciplinare anche retroattivamente tale meccanismo in via di normazione astratta, somministra essa stessa un principio cui il giudice comune è abilitato a fare riferimento per porre frattanto rimedio all’omissione in via di individuazione del caso concreto”
Tutto ciò premesso si è però obbligati ad aggiungere ancora qualcosa.
La lancinante chiarezza e la giustamente piccata esaustività della giurisprudenza positiva della Corte d’Appello di Napoli, che la Cassazione Lavoro conosce, illuminavano già a giorno – nonostante l’inferiorità di grado – la profonda erroneità della 11108 – 01, per cui sorge il timore che, mentre le disquisizioni, quasi vane schermaglie da minuetto, si sviluppano laboriosissime all’infinito, le decisioni possano invece essere dominate da altre nemmeno mai accennate cure.
Mai accennate cure che infiammano le fasce sociali interessatesoloasentirviaccennare,perché, invero del tutto giustamente, esse esigono una giustizia come servizio, e non come potere di decidere ciò che più conviene ed a chi.
Specie poi quando un tale né previsto né ammissibile potere venga esercitato in carenza di altri pregi, come già detto, che quello di essere di terzo grado.
Un “pregio” che, tanto ha sdegnato i disoccupati ed i L.S.U., da costituire, pare, l’occasione per principiare la lotta sociale, attraverso fin qui inedite manifestazioni di protesta ben organizzate dinanzi ai competenti palazzi di giustizia con tanto di tamburi, striscioni, cartelloni e slogan, contro lo statalismo di certa magistratura del lavoro, quasi che non bastasse lo statalismo dei partiti e quello ancora più spaventoso dei Parlamenti.
Statalismo giudiziario che oggi si definisce di sinistra, ed in passato era invece considerato di destra, ma in realtà, innanzitutto è del tutto alieno da alcun fine veracemente statuale (come la parola potrebbe far pensare), ed ha la sua scaturigine profonda nell’avidità e nella propensione all’abuso dei singoli, ovvero nel dare priorità, in maniera mediata o immediata, agli interessi innanzitutto individuali, quindi di casta, ed infine di regime, ed è stato perciò la rovina del paese, avendotrasformatolaPAinuna cupa roccaforte nei cui ombrosi e laidi umidori tutto è marcito con immenso danno per la collettività.
Considerazioni che solo molto malvolentieri si è costretti ad aggiungere,perchésivorrebbero poter destinare le argomentazioni politiche alle sedi politiche (ma i difensori hanno l’onere di perseguire la vittoria, non la mera partecipazione), salvo che, purtroppo, non essendo noti i motivi dell’anomalia della 11108 – 01, nessuno potrebbe escluderecheessi,inviadimera ipotesi, non possano trovare spiegazione in un cedimento psicologico al positivo slancio interiore di “rimboccarsi le maniche” per soccorrere, con “tesi” che da allora spiccherebbero però meno per giuridicità, una PA certo molto colpevole, ma comunque da sottrarre ad avversari incisivi quanto gli avvocati ed i loro clienti.
Clienti, i disoccupati ed i L.S.U., ma anche gli invalidi, ai cui diritti certi esegeti, nell’AGO, e peggio ancora (sempre peggio) nei TAR, tendono forse ad attribuire minor rilevanza che a quelli di altri, creando così – sotto gli occhi di tutti – una situazione generale caratterizzata, ad esempio, da disoccupati, L.S.U. ed invalidi che, nel campo degli accessori e dell’adeguamento, così come in altri (art. 26, L11/ 84), stentano moltissimo per ottenere pochissimo dalla giustizia, e da banche, multinazionali, ed insomma soggetti forti, che non stentano affatto per ottenere quel che vogliono.
Alfonso Luigi Marra
Se vuoi approfondire questo argomento segui il link: NOTE CIRCA CASS. LAV. N. 11108-01 IN MATERIA DI ADEGUAMENTO DELL’INDENNITÀ DI MOBILITÀ
Argomenti trattati: 832 | Lotta al signoraggio bancario: lo strapotere di banca e finanza nella vita reale.
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Marra.it, gestito da PAS-FermiamoLeBanche assiste i cittadini nelle cause contro le banche per sconfiggere il crimine del signoraggio primario e secondario.