COORDINAMENTO L.S.U. Manifestazione di protesta dinanzi al tribunale di Napoli CONTRO LA PARZIALITÀ DI CERTA MAGISTRATURA DEL LAVORO

COORDINAMENTO L.S.U. Manifestazione di protesta dinanzi al tribunale di Napoli CONTRO LA PARZIALITÀ DI CERTA MAGISTRATURA DEL LAVORO

Marra.it

Va innanzitutto impedito alla CGIL–CISL–UIL di far fallire anche questa manifestazione, come hanno fatto fallire quella del 15.4.02 contro la Cassazione Lavoro.

Allora, non appena distribuito il volantino della manifestazione, iniziarono, sui cantieri dei L.S.U., le pressioni per impedirla, perché avrebbe evidenziato l’abbandono in cui ci hanno lasciati, consentendo che, pur essendo noi dei normali lavoratori, non ci vengano riconosciuti né i contributi né null’altro di quanto a dei normali lavoratori compete.

Diritti che ci hanno costretti a rivendicare con le cause, mentre guardano inerti come l’apparato ci sfianca e prende tempo usando contro di noi dei magistrati di regime.

Occasione della protesta è questa volta la pretestuosa sentenza della Cassazione Lavoro n. 13176/02, relatore Pasquale Picone, sempre in tema di mancato adeguamento alla svalutazione delle nostre retribuzioni, perché di retribuzioni, e non di indennità, si tratta.

Anomale sentenze contro le quali dobbiamo organizzarci politicamente, perché affidarsi alla mera dimostrazione delle nostre fondate ragioni sarebbe ingenuità di fronte a magistrati che si limitano a mimare il servizio allo Stato.

Sia infatti ben chiaro ai giudici come Picone che, dall’alto della loro intoccabile condizione paradisiaca, insistono nel voler considerare quanto dovutoci come una prebenda solo per aver a suo tempo perduto il nostro originario lavoro, che noi, con le nostre 80 ore effettive di lavoro mensili, siamo pronti a confrontarci per dimostrare che, ferma restando la modestia del nostro lavoro, noi lavoriamo più di loro, salvo che a noi, anche grazie alle loro inique sentenze, danno solo 439 euro al mese, senza pagarci né tredicesima né liquidazione né altro, e soprattutto senza pagarci i contributi, sicché ci stanno facendo invecchiare senza diritto a pensione.

Quanto a Picone, il nostro avvocato, l’avvocato Marra, ci ha detto nei mesi scorsi che era anch’egli al corrente della diffusa voce di una sentenza favorevole della Cassazione in materia, ma, essendone relatore il dr. Pasquale Picone, la considerava infondata, poiché questi, a suo giudizio, è psicologicamente arroccato in una forma di rigettismo ermetico.

Un rigettismo frutto di una posizione neo-conservatrice, nata negli anni dal 1973 in poi dal fatto di non avere capito, una parte di quei giudici del lavoro, che la “rivoluzione culturale” del 68, il cui principale frutto giuridico fu nel 73 nella legge sul nuovo processo del lavoro, non fu, come essi credettero, o vollero credere, una rivoluzione comunista, o comunque di sinistra, ma una rivoluzione consumistica.

Una rivoluzione, cioè, che mirava sì ad una cosa buona: emancipare il lavoratore dal sottosalario e dal superlavoro di matrice clerico-fascista, ma con uno scopo cattivo: trasformarlo in consumista.

Con il risultato che parte di quei giudici, credendosi o comunisti o di sinistra, operarono invece da filo consumisti, derivandone uno stato di cronica confusione nel quale andarono incupendosi e chiudendosi sempre più, salvo a finire per schierarsi, come spesso accade ai confusi, con il più forte, o quantomeno con chi poteva dargli di più: l’apparato burocratico al servizio del nuovo potere.

Tant’è che, celando le ragioni di fondo delle loro scelte dietro ai cerebralismi, divennero sempre più accaniti nella professione di una serie di ambigui “valori”: in realtà nient’altro che oltranzismo difensivo dell’apparato (INPS, Ministeri, ecc.) in una serie di controversie nelle quali aveva sistematicamente torto, e perdere le quali sarebbe stato indispensabile per la sua riforma.

Gente accecata da una pretestuosità di fondo radicata nell’intento di difendere gli status, contro la quale il 24.2.03 manifesteremo perché desideriamo si sappia che non ci riconosciamo in giudici simili, che non li vogliamo, e che giudici così potranno consumarsi le mani a scrivere le loro errate sentenze, ma non ci convinceranno mai di nulla, perché non ci facciamo confondere dai loro giri di parole, e ci auguriamo solo che sempre più giudici, avvocati e comuni cittadini, analizzate le nostre tesi, le condividano, ed essi siano superati ed isolati più di quanto già ora lo sono.

Un’opera, quella di questi reazionari, che influisce negativamente anche sulle nuove generazioni di giudici, che costoro cercano di far passare per meno bravi e preparati di loro, ma solo perché, nonostante l’attuale mancanza di modelli, non sono riusciti ad affermarsi ai loro occhi come dei punti di riferimento.

Non a caso, pertanto, ciò che più colpisce nella sentenza, è uno sfrenato individualismo.

Un individualismo trincerato dietro le pretestuosità, ma dimentico dell’alta funzione della Cassazione di custode dei precetti della Carta e della Corte Costituzionale.

A parte ciò, l’unica tesi che vi si legge costituisce un errore madornale, mentre per il resto è un esempio tipicamente orbo di contenuti dei cerebralismi di questo giudice, ben noto ai “lavoristi” della Sezione Lavoro di Napoli, dove ha operato a lungo.

Espressioni, quelle di cui a questa sentenza, che si trascrivono, perché non si vuole rischiare di apparire ingiusti o eccessivi nel descrivere lo scritto di un magistrato anziano.

L’errore madornale è l’aver posto a presupposto della legittimità del suo orientamento rigettista l’idea che: “l’interpretazione secondo la quale l’indennità di mobilità deve essere adeguata automaticamente, cioè facendosi applicazione dello stesso meccanismo contemplato dalla legge per il trattamento di c.i.g.s., non ha base nel diritto positivo.

Errore madornale perché implica l’avere dimenticato di essere il giudice, e di star lì appunto per valutare la lettera della norma in coerenza ai principi.

Errore madornale reso ancora più sconcertante dal fatto che, quasi usasse un metodo esplicativo rovesciato, basato sul dover dedurre dalle sue affermazioni il contrario di ciò che dice, prosegue scrivendo:

Non vi è dubbio che il comma 3, dell’art. 7, l. 223/1991 sia rimasto vigente nel suo testo originario, essendo impensabile che una fonte normativa possa essere influenzata da eventi che costituiscono il frutto dell’esercizio di autonomia negoziale. Ma proprio per questo è profondamente errato e contraddittorio, sul piano del ragionamento giuridico, ritenere che gli eventi negoziali abbiano determinato una lacuna del disposto legislativo, lacuna che autorizzerebbe ad avere riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe, ovvero ai principi generali dell’ordinamento giuridico (art. 12, disp. prel. Cod. civ.)

Invero delle gratuità rivolte a smentire la Corte d’Appello di Napoli, che, fra le varie, ben diversamente articolate motivazioni positive, pure positivamente ha visto il ricorso all’analogia.

Gratuità che a Picone sembra di supportare con quanto, ancor più gratuitamente ed oscuramente, scrive in prosieguo, ovvero:

Al contrario, il comma terzo dell’art. 7, l. 223/1991 è rimasto in vigore nell’interezza delle sue disposizioni. E’ avvenuto soltanto che, avendo il legislatore stabilito che gli incrementi automatici dell’indennità di mobilità sarebbero stati quelli stessi di cui beneficiavano i salari in virtù dell’istituto negozia le dell’indennità di contingenza, da un certo momento in poi questi incrementi, per effetto di una diversa regolazione pattizia, non si sono più avuti (ma il problema si sarebbe posto in maniera sostanzialmente identica anche se, anziché pari a zero, gli incrementi fossero stati ancorati a parametri di molto inferiori agli aumenti del costo della vita.). Spesso sovrapposta con la tesi dell’interpretazione analogica e indebitamente confusa con essa, è l’opinione secondo la quale si dovrebbe distinguere tra un nucleo realmente precettivo del comma 3 dell’art. 7, l. 223/1991, concernente per così dire an debeatur e dunque la regola dell’adeguamento automatico, e le disposizioni attinenti al mero quantum, dirette semplicemente a dettare un criterio funzionale all’operatività del precetto primario.

Con la conseguenza che la sopravvenuta inutilizzabilità del criterio legislativo autorizzerebbe il giudice a ricercarne un altro, ugualmente idoneo.

Si deve obiettare che una simile operazione di scomposizione di un precetto unitario, che rappresenta la fonte di un’obbligazione pubblica (ex lege), come tale impegnativa per la finanza pubblica, sarebbe per l’interprete completamente arbitraria.

Il legislatore dispone che l’indennità di mobilità dovrà variare secondo lo stesso meccanismo indicizzato dei salari; la cessazione di detto meccanismo (ovvero anche modifiche) non può alterare i contenuti della disposizione fino a leggerla come se dicesse che, ove non dovesse operare (o non dovesse operare in maniera adeguata) il criterio del riferimento all’indennità di contingenza, dovrà essere l’interprete a ricercarne altro analogo che sia in grado di assicurare la rivalutazione nel tempo dell’indennità.”

Accenti perentori, come si vede, ma né congrui, né conformi, come vedremo, all’orientamento della Corte Costituzionale.

Anche se ciò che davvero viene da chiedersi è come avrà mai potuto pensare di scrivere, nello stesso contesto, dapprima che: “Non vi è dubbio che il comma 3, dell’art. 7, l. 223/1991 sia rimasto vigente nel suo testo originario, essendo impensabile che una fonte normativa possa essere influenzata da eventi che costituiscono il frutto dell’esercizio di autonomia negoziale.”; quindi che:”il comma terzo dell’art. 7, l. 223/1991 è rimasto in vigore nell’interezza delle sue disposizioni”, per poi, ciononostante, desumerne un divieto all’interprete di ricercare un criterio analogico per l’attuazione di quel precetto! Né, abbattuta con tali fragorosi colpi a salve la sentenza della Corte d’Appello, prende in alcuna considerazione quanto scritto nel documento n. 79, del 30.10.01, in nostra difesa dal nostro avvocato (vedi in www.Marra.it : NotecircaCass.Lav. N. 11108/01 in materia di adeguamento dell’indennità di mobilità.).

Anche se, il modo in cui elude gli argomenti in esso contestati, che pure erano, fino a prima che venisse pubblicato, la base di certa giurisprudenza negatoria, potrebbe forse far sospettare che non sappia come affrontarli.

Comportamento non condivisibile con il quale dunque ci costringe a reiterarli, sicché si legge in quel documento:

..”OSSERVIAMO INFATTI CHE, CON LA 497/ 88, LA CORTE HA AFFERMATO L’ILLEGITTIMITÀ IN GENERALE DI OGNI NORMA CHE, NEL FISSARE UN QUALSIVOGLIA CORRISPETTIVO, REMUNERAZIONE, BENEFICIO ECC.

NON ISTITUISCA UN QUALCHE STRUMENT O DI ADEGUAMENTO ALLA SVALUTAZIONE.

CON LA 295/91 HA AFFERMATO CHE LA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DA PARTE DELLA 497/88 DELLA NORMA A SUO TEMPO RELATIVA ALL’ADEGUAMENTO DELLA DISOCCUPAZIONE, NEL MENTRE LASCIA OVVIAMENTE LIBERO IL LEGISLATORE DI PROMULGARE O NO, RETROATTIVAMENTE O NO, UN MECCANISMO ADEGUATORIO, SOMMINISTRA TUTTAVIA AL GIUDICE COMUNE UN PRINCIPIO A CUI EGLI È INTANTO ABILITATO A RICORRERE PER PORRE RIMEDIO ALL’OMISSIONE LEGISLATIVA.

(in pratica il contrario di quello che scrive Picone) CON LA 184/00, LA CORTE, SENZA NULLA AGGIUNGERE ALLA 497/88 ED ALLA 295/91, NEL RIGETTARE CERTI MAL FORMULATI DUBBI DI COSTITUZIONALITÀ, SI LIMITA A RIBADIRE (CI SI RIFERISCE ALLE SOLE COSE RILEVANTI) CHE UNA LEGGE CHE DISPONGA L’ADEGUAMENTO “NON È COSTITUZIONALMENTE NECESSITATA”.

AFFERMAZIONE OVVIAMENTE NON IN CONTRASTO CON QUELLA DELLA 295/90, SECONDO LA QUALE L’ADEGUAMENTO: “È UN DIRITT O COSTITUZIONALMENTE GARANTITO” (SIGNIFICA CHE, NONOSTANTE SI TRATTI DI DIRITTO COSTITUZIONALMENTE GARANTIT O, NESSUNO PUÒ TUTTAVIA COSTRINGERE IL LEGISLATORE A LEGIFERARE).

MA NON BASTA.

QUELLO CHE RENDE GROTTESCHI GLI INVERO TROPPI SFORZI NEGAT ORI DELLA 11108/01, È IL CONTESTO IN CUI È STATA PRONUNZIATA LA 295/91.

LA 295/91 È STATA PRONUNZIATA INFATTI IN UNA SITUAZIONE IN CUI IL GIUDICE REMITTENTE, FRA L’ALTRO, AVEVA SOLLEVATO IL DUBBIO DI COSTITUZIONALITÀ DEL D.L. N. 86/88 LADDOVE, NEL FISSARE, IN SEGUITO ALLA 497/88, UN MECCANISMO DI ADEGUAMENT O DELLA DISOCCUPAZIONE ORDINARIA CONSISTENTE NEL RAPPORTARLA PERCENTUALMENTE ALLA RETRIBUZIONE (7,5% DELLA RETRIBUZIONE), NON STABILIVA PERÒ ALCUNCHÉ PER IL PERIODO ANTERIORE.

DUBBIO DI COSTITUZIONALITÀ CHE QUEL REMITTENTE AVEVA SOLLEVATO PERCHÉ, COSÌ EGLI SOSTENEVA, SI TROVAVA DI FRONTE: “ALL’INSOLUBILE PROBLEMA DEL CRITERIO DA ADOTTARE PER LA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE PENDENTI”.

SENTENZA, LA 295/91, CON LA QUALE LA CORTE COSTITUZIONALE RESPINGE IL DUBBIO DI COSTITUZIONALITÀ ESPRESSO DA QUEL REMITTENTE ADDUCENDO CHE LA QUESTIONE È STATA GIÀ RISOLTA DALLA 497/88, OVVERO SCRIVE TESTUALMENTE LA CORTE (RISOLVENDO CON QUESTE BREVI ESPRESSIONI, SEMPRE CHE LE SI LEGGANO FINALMENTE CON L’ATTENZIONE CHE MERITANO, NON SOLO IL DUBBIO IN RELAZIONE ALLE DUE NUOVE LEGGI, MA TUTTI I PRETESI DUBBI COMUNQUE DA CHIUNQUE SOLLEVATI IN QUESTA VICENDA): “QUESTA CORTE NON PUÒ DUNQUE PRONUNCIARSI UNA SECONDA VOLTA, COME IN REALTÀ POSTULA IL GIUDICE A QUO.

QUESTO VI È INDOTTO DALLA CONSIDERAZIONE CHE PER EFFETTO DELL’INTERVENU TA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ DELLA NORMA APPLICABILE E DELL’IRRETROATTIVITÀ (È QUINDI DELLA INAPPLICABILITÀ) DELLA NORMA ORA IMPUGNATA ESSO GIUDICE VERSEREBBE NELL’IMPOSSIBILITÀ DI RINVENIRE CRITERI DI GIUDIZIO PER LA DECISIONE DELLE CONTROVERSIE.

MA TALE CONSIDERAZIONE, A PARTE OGNI RISERVA SULLA SUA RILEVANZA, NON È COMUNQUE ESATTA.

LA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI UNA OMISSIONE LEGISLATIVA COM’È QUELLA RAVVISATA NELL’IPOTESI DI MANCATA PREVISIONE, DA PARTE DELLA NORMA DI LEGGE REGOLATRICE DI UN DIRITTO COSTITUZIONALMENTE GARANTIT O, DI UN MECCANISMO IDONEO AD ASSICURARE L’EFFETTIVITÀ DI QUESTO (LA CORTE SI RIFERISCE ALLA NORMA CHE, ANCHE ALLORA, NEL DISPORRE L’ADEGUAMENT O DELLA INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE, NON DISPONEVA PER IL PREGRESSO) , MENTRE LASCIA AL LEGISLATORE, RICONOSCENDONE L’INNEGABILE COMPETENZA, DI INTRODURRE E DI DISCIPLINARE ANCHE RETROATTIVAMENTE TALE MECCANISMO IN VIA DI NORMAZIONE ASTRATTA, SOMMINISTRA ESSA STESSA UN PRINCIPIO CUI IL GIUDICE COMUNE È ABILITATO A FARE RIFERIMENTO PER PORRE FRATTANTO RIMEDIO ALL’OMISSIONE IN VIA DI INDIVIDUAZIONE DEL CASO CONCRETO”

Sentenza questa, quel che è peggio, che Picone conosce, tant’è che, sempre proseguendo, scrive: “E’ ben possibile che l’ordinamento giuridico contempli una disposizione normativa con simili contenuti: ciò è accaduto, ad esempio, per effetto della sentenza costituzionale n. 497 del 1988, atteso che la dichiarata illegittimità della mancata previsione di un meccanismo compensativo di adeguamento automatico dell’indennità ordinaria di disoccupazione ha modificato l’art. 13 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, nel senso che il valore monetario indicato doveva essere adeguato nel tempo, benché non fosse precisato il criterio e questo dovesse essere individuato dal giudice (cfr. C. Cost. n. 295 del 1992).” Solo che, per liberarsi di questa scomoda interpretazione della Corte Costituzionale aggiunge: “Ma non è certamente questo il caso del terzo comma dell’art. 7 l. 223/1991, con il quale il legislatore ha espresso una determinata regola di adeguamento automatico, adeguamento che vicende successive hanno svuotato di contenuto, dopo di che lo stesso legislatore ha optato per la soluzione di affidare alla rivalutazione dei massimali fissati per il trattamento di c.i.g.s. l’unico incremento automatico dell’indennità (iniziale) di mobilità, rendendola insensibile alle successive variazioni dell’indice ISTAT come, invece, disposto per il trattamento di integrazione salariale (salvo a programmare, come si è detto, un successivo intervento diretto a parificare le due indennità).” Mere parole in successione nelle quali reitera sì variamente che questo caso sfugge alla disciplina della Corte Costituzionale, ma senza alludere al perché.

Mere parole in successione che elegge invece a dignità di tesi alla quale fa così finanche conseguire che: “Ed allora la pretesa all’adeguamento annuale (anche) dell’indennità di mobilità nella misura dell’80% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, non potrebbe trovare accoglimento se non passando per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della regola in vigore, quale si ricava dal comma 3 dell’art. 7 della l. 223/1991 e dalle richiamate disposizioni del d.l. 16 maggio 1994, n. 299, conv. in l. 19 luglio 1994, n. 451.

Senonché la questione deve essere giudicata manifestamente infondata in quanto già esaminata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184 del 2000, che ha escluso che vi sia un’esigenza costituzionale che imponga la rivalutazione dell’indennità di mobilità oltre alla rivalutazione dei massimali che ne determinano l’ammontare, sia sotto il profilo dell’osservanza del principio di adeguatezza della tutela previdenziale (art. 38 Cost.), sia sotto quello del trattamento differenziato tra indennità di mobilità e trattamento di cigs (art. 3 cost.), non essendo irragionevole l’esercizio in tal senso della discrezionalità del legislatore a causa delle differenze tra le due forme di tutela previdenziale.” Tesi su tesi gratuite, perché non è vero che non è applicabile la 497/ 88, non è vero che occorre ricorrere di nuovo alla Corte Costituzionale, ed inoltre la sua lettura della 184/2000 è errata, perché è basata su di una confusione fra il significato di quanto affermato nella 295/ 91, laddove recita che l’adeguamento: “è un diritto costituzionalmente garantito”, e quanto affermato nella 184/2000, laddove recita che una legge che disponga l’adeguamento: “non è costituzionalmente necessitata”.

Due affermazioni che, qualunque cosa abbia capito Picone significano tutt’altro, perché, come già detto, non sono in contrasto, e significano solo che, nonostante l’adeguamento del potere di acquisto sia (ovviamente, si direbbe) costituzionalmente garantito, nessuno (altrettanto ovviamente) può tuttavia costringere il legislatore a legiferare.

Fermo restando che la 497/ 88: “somministra essa stessa un principio cui il giudice comune è abilitato a fare riferimento per porre frattanto rimedio all’omissione in via di individuazione del caso concreto”: che è poi l’unico principio che Picone avrebbe avuto il dovere di prendere in considerazione e che, invece, a causa della già detta visione individualistica, gli è sfuggito.

Né, dulcis in fundo, va dimenticato che la l. 447/97 (la finanziaria) all’art. 54, comma 12, prevede che, a decorrere dal 1.1.98, ogni rinvio normativo o contrattuale all’indice del costo della vita calcolato ai fini della scala mobile deve intendersi riferito agli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

Un argomento che risolve direttamente il problema per il periodo di vigenza di quella legge, dal 1.1.98 al 31.12.98, ma aggiunge in generale anch’esso qualcosa, se occorresse, al già tracciato orientamento positivo.

Fermo restando che, nel mentre gli avvocati si battono con le loro tesi, noi ribadiamo la nostra posizione sindacale, per cui, nel protestare con tutte le forze contro questi metodi, e riservandoci di organizzare via via le forme di lotta che riterremo, chiediamo:

-1) l’apertura in tutte le sedi del dibattito circa la necessità che vengano creati strumenti oggettivi di garanzia della terzietà della magistratura del lavoro dai poteri e dagli apparati;

-2) l’apertura delle trattative per il riconoscimento di tutto quanto ci spetta in quanto lavoratori, dalla tredicesima ai contributi.

Si pregano vivamente tutti gli interessati di intervenire alla manifestazione.

per il COORDINAMENT0

Salvatore Langella

 

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Argomenti trattati: 832 | Lotta al signoraggio bancario: lo strapotere di banca e finanza nella vita reale.
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