Contributo Scolastico Volontario. Sul contributo scolastico i chiarimenti del MIUR. “Contributo o…

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Contributo Scolastico Volontario. Sul contributo scolastico i chiarimenti del MIUR. “Contributo o…

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Contributo volontario. È polemica tra scuole e famiglie

Che la scuola italiana non stia certo attraversando un momento felicissimo è ormai sotto gli occhi di tutti.

Coi costi dell’istruzione in perenne impennata e le casse scolastiche sempre più esangui, non si contano più gli istituti a rischio bancarotta che, dopo i violenti tagli inaugurati dalla legge 133 del 2008 (la famigerata Riforma Brunetta) e proseguiti sotto la discutibile gestione Gelmini, hanno pensato bene di recuperare la liquidità perduta attraverso l’imposizione (illegale e capziosa) di alcuni contributi tra cui il cosidetto contributo scolastico.

Contributo scolastico che sarebbe volontario ed “aggiuntivo”, per la legge, ma che, alla prova dei fatti, tanto volontario non è, divenendo giocoforza la “pronta cassa” di bilanci scolastici più che magri, disossati.

Una cassa d’emergenza per intenderci. Cosicché il messaggio che arriva a molti studenti e relative famiglie che si vedono recapitare a casa il famigerato bollettino del contributo scolastico, una vera e propria “tassa”, un importo dovuto, obbligatorio, giustificato quasi sempre come ineludibile condizione di proseguimento dell’attività scolastica. Un extra (il cui ammontare supera spesso il centinaio di euro) che certo non fa sorridere chi, già dovendo affrontare le consuete spese di rito (libri, materiale didattico ecc.), si ritrova con sua somma sorpresa a fare i conti con la cattiva fede di presidi ed istituzioni e, più in generale, con la disinformazione oggettiva che storicamente imperversa sul tema.

Così ancora una volta, come da triste tradizione, con l’approvazione del programma annuale e le iscrizioni, ritorna d’attualità la spinosa questione del contributo scolastico volontario.

studentessa triste

Cos’è il contributo scolastico volontario? – Normato dalla Legge Bersani L. 40 del 2007, il contributo scolastico volontario è un’erogazione liberale a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado” finalizzata all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta scolastica ma anche al finanziamento dell’innovazione tecnologica e dell’edilizia scolastica.

Il comma 622 della legge 296/06 (Legge Finanziaria del 2007), dopo aver sancito l’obbligatorietà dell’istruzione per dieci anni ha confermato che “il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226″ . Pertanto se ne desume che “In ragione dei principi di obbligatorietà e di gratuità , non è dunque consentito alle scuole imporre tasse o richiedere contributi obbligatori alle famiglie di qualsiasi genere o natura per l’espletamento delle attività curriculari e di quelle connesse all’assolvimento dell’obbligo scolastico (fotocopie, materiale didattico o altro) fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime (quali ad es: assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche, ect). Eventuali contributi per l’arricchimento dell’offerta culturale e formativa degli alunni possono dunque essere versati dalle famiglie solo ed esclusivamente su base volontaria“.

Problemi di trasparenza definitoria e contabile – La bagarre è terminologica e riguarda appunto l’aggettivo “volontario”. Le scuole possono chiedere il contributo scolastico, come a dire “aiutateci a tirare avanti la carretta”, ma non possono imporlo.

Tradotto il contributo scolastico volontario non è una tassa scolastica, ma una aiuto economico che gli istituti posso “chiedere” alle famiglie all’atto dell’iscrizione, previa intesa sulle finalità da condividere. La scuola, cioè, in ossequio ai principi di trasparenza e legalità, si impegna ad informare circa la volontarietà e detraibilità dei versamenti, rendicontando ad ogni esercizio finanziario ai contribuenti le spese sostenute o da sostenere. Deve insomma spiegare alle famiglie perché e per cosa chiede questi soldi e come intende spenderli.

Contributo Scolastico: Volontario o Obbligatorio?

Nella realtà, però, la definizione ministeriale non risolve del tutto il problema. Dal momento che la suddetta legge, con il riconoscimento dell’autonomia e della personalità giuridica ai Consigli d’Istituto, ha di fatto dichiarato “non illegittimo” il reperimento di risorse attraverso forme di autofinanziamento (alienazione di beni, fornitura di servizi ad esterni, sponsorizzazioni). Prevedibile in questa vaghezza definitoria che la via dello “spremere le famiglie” apparisse subito come la più agevole. Ma rimane per tutti un’evidenza: il contributo scolastico volontario non è destinato al funzionamento ordinario delle attività scolastiche (pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria, fotocopie, anticipi di stipendio per supplenze brevi, ecc.) come accade invece nella prassi quotidiana, ma al perfezionamento progressivo ed armonico dell’offerta culturale e formativa degli alunni.

Che ci sia dunque alla base un macroscopico problema di “comunicazione scuola-famiglia” è assodato. Come assodato è il timore/sensazione di una “deriva privatistica” del nostro sistema scolastico. In altre parole la scuola è ancora un bene gratuito e non negoziabile?

Detraibilità/deducibilità del contributo scolastico volontario – Altro capitolo caldo è quello relativo alla detraibilità del contributo volontario. Ai sensi della legge Legge Bersani n. 40/2007, tutti contributi volontari versati alle scuole durante l’arco dell’anno scolastico, possono, all’atto della dichiarazione dei redditi, essere scaricati dalle tasse cioè detratti dalle persone fisiche nella misura del 19%. A condizione, però, che l’interessato conservi ricevuta del versamento ed indichi nella causale la seguente dicitura: “erogazione liberale per (almeno una delle seguenti motivazioni): innovazione tecnologica; ampliamento dell’offerta formativa; edilizia scolastica”.

Contributo Scolastico Volontario

Ognuna delle seguenti “diciture” è vincolante. Una volta specificata la destinazione del contributo scolastico, la scuola è tenuta a spendere quei soldi per la finalità espressamente dichiarata dal contribuente. Ogni altro utilizzo è da ritenersi illegittimo e, quindi, illegale.

Spesso le scuole, per “insabbiare” la natura volontaria del contributo scolastico, glissano su questa possibilità, in modo da poter stornare indisturbate i versamenti “non finalizzati” (cioè non riportanti nessuna delle diciture sopra indicate in causale) a seconda della bisogna. Col risultato che l’importo versato non può essere neppure scaricato dalle tasse.

Contributo scolastico volontario. I chiarimenti del MIUR – Preoccupazioni più che giustificate allora. Se è vero come è vero che il MIUR Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), a seguito della valanga di segnalazioni pervenute, ha subito provveduto a fare il punto (definitivo si spera) sulla questione, diffondendo a tutte le scuole del paese la seguente circolare, la num. 0000312.

Due pagine che in teoria dovrebbero tagliare le gambe ad ogni fraintendimento ulteriore in materia di contribuzione scolastica. A cominciare dall’omissis di tanti dirigenti scolastici in merito alla volontarietà del contributo scolastico. Posizione aggravata dall’indicazione, in caso di mancato pagamento, dell’impossibilità a procedere all’iscrizione del ragazzo. Non mancano, a conferma, casi di presidi che, più o meno direttamente, prospettano a chi chiede conto di questa surreale imposta ritorsioni sul voto dell’alunno e sulla promozione dello stesso, qualora la cifra richiesta non fosse erogata con solerzia.

E i genitori? Pagano. Tutto pur di evitare problemi ai loro ragazzi. Colpa della scuola che non informa o informa male. Ma colpa anche di chi, ragazzi e famiglie, dovrebbe, nei limiti delle loro possibilità, dimostrare maggiore “fame” in fatto di diritti.

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Dott. Giuseppe Pierro MIUR

Intervista al Dott. Giuseppe Pierro del MIUR – Come difendersi allora da questa truffa del contributo scolastico in salsa “legale”? Per fare chiarezza sul tema, sui suoi delicati risvolti e sulle possibili soluzioni abbiamo chiesto il parere, autorevolissimo, del Dott. Giuseppe Pierro, dirigente dell’Ufficio “Affari Generali” del MIUR.

Spesso molti presidi replicano alle perplessità dei genitori sostenendo che il contributo scolastico diviene obbligatorio laddove vi sia una delibera del Consiglio d’istituto che lo rende tale. Si tratta di una giustificazione legittima? Può una deliberazione del consiglio scavalcare l’autorità del Miur e con esso il diritto allo studio (gratuità e obbligatorietà)?

“Come puntualizzato da recenti note di chiarimento, il MIUR è al corrente della tendenza frequente di alcuni Istituti a richiedere alle famiglie il versamento obbligatorio di contributi scolastici. In ragione del principio di obbligatorietà e di gratuità dell’istruzione, sancito dall’art. 34 della Costituzione, alle scuole non è consentito obbligare le famiglie al versamento di tali pagamenti che, in virtù della loro stessa denominazione – sono “contributi” e non “tasse” -, sono di natura volontaria e non obbligatoria. Siamo perfettamente coscienti della situazione di disagio vissuta in questo momento dalle scuole; ciononostante, ribadiamo che il contributo scolastico è e deve continuare ad essere assolutamente volontario.”

Quali sono le tasse “erariali” che le famiglie sono tenute a pagare? Quali sono? E quali sono, invece, i contributi volontari che una scuola può chiedere alla famiglie?

“In tutte le Istituzioni Scolastiche Statali la frequenza della Scuola dell’obbligo è gratuita; pertanto, per le sole classi IV e V della scuola secondaria superiore, è richiesto il pagamento obbligatorio delle tasse scolastiche erariali, fatti salvi i casi di esonero previsti ai sensi della legge n. 296/2007.
La legge prevede quattro tipi di tasse scolastiche: la tassa di iscrizione di € 6.04, la tassa di frequenza di € 15.13, la tassa d’esame di € 12,09 e infine la tassa di diploma di € 15.13. Per tali tasse è previsto l’esonero dal pagamento per merito scolastico, motivi economici e appartenenza a speciali categorie di beneficiari. Oltre alle tasse erariali, obbligatorie per i frequentanti l’ultimo biennio delle scuole secondarie superiori, i singoli Consigli di Istituto deliberano autonomamente in merito al versamento, da parte delle famiglie, di una contribuzione di natura volontaria, che deve essere utilizzata dalla scuola per l’ampliamento dell’offerta formativa. Ci teniamo a precisare che tali contributi sono erogazioni liberali con cui le famiglie, con spirito collaborativo e nella massima trasparenza, partecipano al miglioramento e all’ampliamento dell’offerta culturale e formativa.”

Diritti degli Studenti

Come segnalare una scuola che chiede il contributo scolastico volontario in forma obbligatoria? A chi denunciare e come? Quali sono le leggi e/o documenti che stabiliscono la volontarietà del contributo?

“Come è stato precisato con la nota n. 312 del 20/03/2012 e la nota n. 593 del 07/03/2013, questo Ministero prende le distanze dalla tendenza di alcuni istituti statali, di richiedere alle famiglie il versamento obbligatorio dei contributi scolastici. Le segnalazioni delle famiglie, che lamentano tale atteggiamento da parte degli Istituti frequentati dai propri figli, una volta pervenute a questo Dipartimento vengono trasmesse agli Uffici Scolastici Regionali di appartenenza. Questi ultimi, nell’ambito delle proprie specifiche competenze, attuano le opportune verifiche, caso per caso, assumendo le azioni necessarie, anche di carattere sanzionatorio, nei confronti delle scuole contestate.”

Quali sono i servizi che il MIUR offre a chi chiede chiarimenti in merito alla questione contributi scolastici o volesse segnalare eventuali condotte poco lecite da parte di istituti e presidi?

“All’interno di questo Dipartimento esiste un ufficio preposto alla consulenza e all’assistenza nei confronti delle famiglie che intendano raccontare la propria esperienza in merito. A tal fine, è possibile scrivere all’indirizzo email iostudio@istruzione.it.”

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